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Corte di Cassazione - sez. lav. - sent. 1391/2018: rimborsabilità delle cure all’estero
19 gennaio 2018

La Cassazione ha accolto il ricorso di una azienda sanitaria siciliana che era stata condannata in primo e in secondo grado al pagamento delle spese relative all’assistenza sanitaria indiretta ricevuta da un cittadino italiano durante un soggiorno in Cina.

Numero
1391
Anno
2018

L’unico motivo del ricorso verte sull’erronea interpretazione da parte della Corte d’Appello dei presupposti per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero da cittadini italiani (art. 3, co. 5, legge 595/1985, art. 2 e 7 del d.m. 3.11.1989 e art. 2 del d.m. 30.1991).

La Corte d’Appello aveva riconosciuto al paziente il diritto al rimborso centrando la propria decisione sull’urgenza dell’intervento e sulla tutela del diritto primario e fondamentale alla salute, pur riconoscendo che il paziente non era in condizioni di indigenza, che era all’estero per motivi di turismo e che la struttura nella quale era stato effettuato l’intervento era di altissima specializzazione.

Secondo la Cassazione, invece, “L'intervento d'urgenza subito all'estero non può ritenersi ricompreso tra le prestazioni sanitarie rimborsabili ai cittadini in quanto carente del requisito richiesto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 5 della legge n. 595 del 1985 (“Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88“), 2 e 7 del Dm 3 novembre1989 (“Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero”) consistente nella inclusione in lista di attesa presso strutture del Servizio sanitario nazionale.

La Corte giunge a tale conclusione rilevando che la disciplina dell’assistenza sanitaria degli italiani all’estero costituisce una disciplina specifica rispetto a quella relativa all’assistenza sanitaria a favore di chi si trova in territorio italiano. “Specificità che deriva dal fatto che il servizio sanitario, come in genere i servizi pubblici, incontra di norma i limiti territoriali propri dello Stato, sicché le prestazioni vengono erogate direttamente mediante strutture pubbliche organizzate nel territorio oppure da soggetti con i quali le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni (si vedano, in particolare, gli artt. 19 e 25 della legge n. 833 del 1978)”.

Il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Venerdì, 19 Gennaio 2018 - Ultima modifica: Martedì, 25 Giugno 2019
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