La Corte di Cassazione, visto l'art. 267 TFUE e l'art. 295, cod. proc. civ., chiede alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione del diritto UE in relazione agli articoli 2, par 2, lett. b), i), e 5, della Direttiva 2000/78/CE.
Corte di Cassazione - sez. Lav. - ord. 24336/2024: mobilità del lavoratore disabile tra province, la Corte di Cassazione rinvia alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
10 settembre 2024
La ricorrente, titolare dal 1° settembre 2016 di un posto da docente in provincia di O, veniva riconosciuta, a seguito di visita medico-legale datata 31 ottobre 2017, portatrice di un’invalidità permanente con relativa riduzione della capacità lavorativa del 70%. Essa, pertanto, in sede di mobilità tra province, aveva indicato la precedenza prevista per le persone con disabilità dall’art. 21 della legge 104/1992.
La lavoratrice, tuttavia, non aveva ottenuto il trasferimento a causa della mancanza di posti nella sede richiesta, che erano stati assegnati in sede di mobilità endoprovinciale.
La docente presentava ricorso avverso il MIUR presso il tribunale di Mantova al fine di ottenere l’accertamento del diritto alla mobilità territoriale della Provincia di C. in relazione alla procedura nazionale indetta dal MIUR, in ragione della precedenza prevista per le persone con disabilità ex. art 21, l. 104/1992 (persona con grado di invalidità superiore ai due terzi,, e richiamato dall’art. 601 D.L. 297/1994. Il tribunale mantovano, tuttavia, respingeva la domanda.
La ricorrente presentava quindi appello presso la Corte d’Appello di Brescia, che, con sentenza n. 390 del 2019, veniva rigettato per espresso richiamo all’art. 13 del CCNL Scuola che regola il sistema delle precedenze nei tramutamenti. In particolare, il giudice d’appello ha affermato che «nella fattispecie, il diritto di precedenza sussiste con riguardo alla mobilità nella provincia, ma non con riguardo alla procedura di mobilità tra province. […] Ciò in quanto tutte le precedenze sono funzionalmente inserite nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, con l’unica eccezione di quelle precedenze (docenti privi di vista o emodializzati) a cui la legge attribuisce prevalenza in tutti i trasferimenti relativi al movimento interregionale, interprovinciale e intercomunale» (parte A.1).
La lavoratrice avanzava, quindi, ricorso avverso la sentenza emessa in appello.
La Corte di cassazione analizza innanzitutto le disposizioni rilevanti provenienti dal diritto nazionale. Tra queste rilevano:
- L’art. 645 del D.Lgs n. 297/1994 comma 1: «i trasferimenti nell’ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da un’altra provincia»;
- L'art. 21 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 comma 1: «La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili».
- L’art. 33, al comma 6: «La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso».
- L’art. 3, comma 3-bis del D.Lgs 216/2003: «Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigenti».
La Corte, dopo aver analizzato la giurisprudenza interna (par. B.2), passa poi all’analisi del diritto dell’Unione e in particolare sofferma sull’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE che stabilisce «per garantire il rispetto della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili». La Corte analizza poi la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (tra cui: sentenza del 19 luglio 2017, Abercrombie E Fitch Italia, C-143/16, EU:C:2017:566, punto 19; sentenze del 13 settembre 2011, C-447/09, Prigge e a., punto 48: del 7 giugno 2012, C-132/11, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt, punto 22); sentenza 18 gennaio 2018, in causa C-270/16, Carlos Enrique Ruiz Conejero).
Alla luce dell’analisi svolta, la Corte di cassazione, all’interno del paragrafo E, sospende il giudizio e sottopone, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni:
- Se l’art 5 della Direttiva 2000/78/CE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella italiana di cui al C.C.N.L. Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 2017/2018, che in ragione degli artt. artt. 6, comma 2, e 13, comma 1, riconosce la precedenza di cui al punto III, n. 1 art. 13 co 1, al personale scolastico disabile ai sensi della legge n. 104/1992 facendo prevalere la mobilità endoprovinciale alla mobilità tra province;
- Se ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78/CE la situazione di particolare svantaggio in cui si troverebbero docenti con disabilità superiore ai due terzi dalle suddette disposizioni nazionali sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima, se i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e se essi non vadano oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito dalla disciplina normativa e contrattuale. O se, invece, la suddetta disciplina comporti una discriminazione in danno dei docenti di cui sopra a causa della vanificazione, in concreto, della riconosciuta precedenza nelle procedure di mobilità.
Il rinvio si rende necessario in quanto sussiste un dubbio circa l’interpretazione di tali disposizioni UE e la conseguente compatibilità o meno della disciplina contrattuale nazionale «atteso che il criterio apparentemente neutro della priorità della mobilità endoprovinciale rispetto a quella tra province, può mettere in posizione di particolare svantaggio il docente che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 21 della legge n. 104 del 1992, rispetto al docente che non versi in questa condizione» (par. D).
Il testo della sentenza è disponibile nel box download