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Corte di Cassazione - sez. IV pen. - sent. 23283/2016: la Cassazione torna sul perimetro applicativo del Decreto Balduzzi
11 maggio 2016

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del perimetro applicativo del decreto Balduzzi, riformando una sentenza della Corte d’Appello di Genova. La Corte ha stabilito in primo luogo che la legge 8 novembre 2012, n.189 deve trovare applicazione anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge; in secondo luogo che la limitazione di responsabilità non può essere confinata alle sole ipotesi di imperizia ma può concernere anche profili di colpa per negligenza o imprudenza, purché la condotta tenuta sia conforme alle linee guida e alle buone pratiche. 

Numero
23283
Anno
2016

Alla luce di tale decisione viene ribadita la necessità che il giudice verifichi d’ufficio il grado lieve della colpa e la conformità rispetto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica di riferimento, requisiti che rendono la condotta tenuta esclusa dall’area del penalmente rilevante.

Nel caso di specie la Corte d’Appello di Genova aveva confermato nel 2015 la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale aveva condannato nel 2012 un medico a quattro mesi di reclusione e al risarcimento del danno per 50.000 euro, per aver cagionato la morte di un paziente per colpa omissiva. In particolare il medico chirurgo era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per aver omesso di procedere a tutte le possibili attività diagnostiche e terapeutiche nei confronti di un paziente che presentava già al momento del ricovero in ospedale sintomi riferibili alla fessurazione dell'aneurisma dell'aorta addominale, compromettendo così irreversibilmente la sua possibilità di guarigione. Il paziente era infatti poi deceduto nonostante l’esecuzione di un intervento chirurgico d’urgenza. Nella decisione mancava tuttavia qualsiasi valutazione in ordine alla conformità o meno della condotta del medico rispetto alle linee guida e alle prassi scientifiche nonché al grado della colpa ascrivibile al sanitario.

La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo esame.

La Corte parte dalla considerazione per cui, in virtù dell’applicazione della disciplina della successione delle leggi penali nel tempo, la Corte d’Appello avrebbe dovuto procedere d’ufficio a verificare se nei fatti la condotta dell’imputato fosse conforme ad accreditate linee guida e se fosse comunque connotata da colpa grave nell’aderenza alle direttive scientifiche. Si constata al contrario come tale accertamento sia stato del tutto assente nel giudizio di merito. La Cassazione afferma infatti il seguente principio di diritto: “nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 3, legge n.189/2012, relativi ad ipotesi di omicidio o lesioni colpose ascritte all’esercente la professione sanitaria, in un ambito regolato da linee guida, di talchè il processo verta sulla loro applicazione, stante l’intervenuta parziale abrogatio criminis delle richiamate fattispecie, in osservanza dell’art. 2, comma 2, cod. pen., occorre procedere d’ufficio all’accertamento del grado della colpa, giacchè le condotte qualificate da colpa lieve sono divenute penalmente irrilevanti” (punto 2 in diritto della decisione).

La Corte poi precisa che la valutazione del giudice di merito deve vertere sul grado di colpa, a fronte di “linee guida che comunque operino come direttiva scientifica per gli esercenti le professioni sanitarie”, valutazione che non può avere riguardo esclusivamente a profili di imperizia della condotta tenuta dall’agente, ma che deve guardare alla “misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, sulla base della norma cautelare che si doveva osservare”. La Corte a questo proposito disattende l’indirizzo di alcune decisioni più risalenti e afferma che non è possibile ravvisare nelle linee guida (“raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche”) solo regole di perizia. Al contrario si rileva come “la limitazione di responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall’art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n.189, pur trovando terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell’agente sia quello della diligenza”. Infatti può darsi il caso che linee guida approntino regole che attengono più alla sfera della diligenza e dell’accuratezza che a quella della adeguatezza professionale. Viene quindi affermato un secondo principio di diritto: “la limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia” (punto 4 in diritto della decisione).

Il testo della decisione è scaricabile dal box download.

Denise Sacco
Pubblicato il: Mercoledì, 11 Maggio 2016 - Ultima modifica: Lunedì, 17 Giugno 2019
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