Vai menu di sezione

Corte di Cassazione - sez. III civ. – sent. 10424/2019: responsabilità medica per danni da omessa tempestiva diagnosi di patologia oncologica ad esito infausto
15 aprile 2019

La Corte di Cassazione ha stabilito che in presenza di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto l’area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio arrecato alla integrità fisica del paziente, ma include la perdita di un “ventaglio” di opzioni con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima.

Numero
10424
Anno
2019

I ricorrenti avevano adito il Tribunale di Lecce per ottenere il risarcimento dei danni  in seguito al decesso di una loro congiunta a causa di un errore diagnostico. Infatti, dopo che la signora era stata sottoposta ad un intervento di asportazione delle ovaie, le veniva comunicato che l’esito dell’esame istologico evidenziava l’asportazione di un fibroma benigno. Tuttavia, a seguito di una nuova valutazione dei vetrini del precedente esame istologico, reso necessario dal ricovero della donna a causa della persistenza dei dolori, le veniva diagnosticato un tumore che in breve tempo l’avrebbe condotta alla morte.

I ricorrenti ritenevano che l’errore diagnostico avesse privato la loro congiunta della possibilità di rimediare a tale patologia e che la avesse inoltre privata della possibilità di una maggiore e migliore sopravvivenza, incidendo sulla qualità della sua vita residua.

All’esito del giudizio di primo grado la domanda degli attori veniva integralmente rigettata e questa decisione venne confermata dalla Corte d’Appello. In entrambi i gradi di giudizio veniva disposta CTU medico-legale. 

Avverso la pronuncia della Corte d’Appello veniva fatto ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi: il primo motivo riguarda la nullità della sentenza per mancanza di motivazione; il secondo motivo contesta la sentenza impugnata per non aver considerato che, in presenza di una tempestiva diagnosi, la signora avrebbe avuto concrete possibilità di guarigione dal carcinoma; inoltre, si sottolinea che, «da una diagnosi esatta di una malattia ad esito ineluttabilmente infausto, consegue che il paziente, oltre ad essere messo nelle condizioni per scegliere “che fare” nell’ambito di quello che la scienza medica suggerisce (…), è anche messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche nel che quell’essere persona si esprime». Con il terzo motivo si censura la recezione acritica delle risultanze della doppia CTU.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso principale, tranne nella parte in cui l’impugnazione addebita alla corte di aver “abdicato” alla sua giurisdizione in favore del consulente tecnico d’ufficio: viene infatti sottolineata l’importanza del ruolo svolto dalla consulenza tecnica, per la comprensione e la rilevabilità dei fatti.

La Corte accoglie invece il ricorso laddove censura la sentenza impugnata per aver identificato i danni risarcibili esclusivamente nella perdita di chance di guarigione o di più prolungata sopravvivenza alla malattia; già in passato, con riferimento a fattispecie di omessa tempestiva diagnosi di malattie oncologiche ad esito comunque infausto, la Cassazione aveva  ritenuto erroneo affermare che tale condotta non abbia inciso sulla qualità di vita del paziente.

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello avrebbe ignorato che il ritardo diagnostico ha determinato  «la perdita diretta di un bene reale, certo ed effettivo (…) apprezzabile con immediatezza quale correlato del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali  in una condizione di vita affetta da patologie ad esito  certamente infausto». I giudici sottolineano l’autonomia di tale tipo di danno rispetto a quello da “perdita di chance”; in particolare, si è in presenza di un “evento di danno” e di un “danno risarcibile” che è in tal caso rappresentato da tale “diversa e peggiore qualità della vita”, da intendere anche nel senso di “mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo”.

Viene infine ricordato come il legislatore sia intervenuto, negli ultimi anni, a dare tutela a tale estrema libertà dell’individuo; in particolare il riferimento è alla legge 15 marzo 2010 n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e alla legge 22 dicembre 2017 n. 219 ( Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) attraverso le quali trova tutela, sul piano normativo, l’autodeterminazione del soggetto chiamato «alla più intensa ed emotivamente pregnante prova della vita, qual è il confronto con la realtà della fine».

Nel box download il testo della sentenza.

Veronica Lorenzato
Pubblicato il: Lunedì, 15 Aprile 2019 - Ultima modifica: Lunedì, 02 Settembre 2019
torna all'inizio