La III sezione civile della Cassazione ha ricordato come la lacunosa tenuta di una cartella clinica fa scattare la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato.
Corte di Cassazione, Sez. III Civ. – sent. n. 22639/2016: l’incompleta tenuta della cartella clinica fa scattare la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico
13 ottobre 2016
I ricorrenti avevano adìto il Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da due medici per errore professionale in due interventi chirurgici effettuati su uno dei ricorrenti.
Il tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento a carico dei due medici per mancato adempimento dell’onere probatorio da parte degli attori in merito al nesso causale tra gli interventi da essi eseguiti e il danno cagionato, ritenendo che, affinché un medico possa considerarsi responsabile per lesioni causate ai pazienti, è necessario che il danneggiato dimostri l’esistenza del nesso causale tra l’azione (o omissione) del medico e il danno causato.
Avverso la sentenza della Corte d’appello territoriale (che aveva confermato la sentenza di primo grado) gli originali attori ricorrevano in Cassazione, sostenendo che il paziente ha sì l’onere di allegare l’inadempimento del debitore, ma che il giudice d’appello non avrebbe valorizzato adeguatamente ai fini probatori le modalità di tenuta della cartella clinica, che nel caso di specie risultava incompleta.
La Cassazione accoglie il ricorso evidenziando un vizio di motivazione nella sentenza di primo grado.
Infatti, mentre la corte territoriale ha sottolineato l’inadempienza probatoria degli attori in merito alla dimostrazione del nesso causale tra gli interventi e il danno cagionato, la Cassazione ritiene che detto onere, anche volendo, non avrebbe potuto essere fornito correttamente, perché l’evento iatrogeno da cui è derivata la complicanza negli interventi non è precisabile o individuabile correttamente, data l’incompletezza della cartella clinica.
Secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha ingiustamente fatto gravare l’incompletezza della cartella clinica sui ricorrenti, quando al contrario una giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. sent. n. 10060/2010, Cass. sent. n. 1538/2010, Cass. sent. n. 12273/2004 etc.)“rinviene proprio [nella incompletezza della cartella clinica - che è obbligo del sanitario tenere invece in modo adeguato], in considerazione anche del principio della prossimità della prova, il presupposto perché scatti la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato” [par. 3, motivi della decisione].
Per questo motivo la Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha rinviato per la definizione della controversia ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.
Il testo della decisione è disponibile nel box download.