La Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha deciso, senza instaurare previo contraddittorio, di non autorizzare l’esecuzione di accertamenti prescritti in funzione della procreazione medicalmente assistita (p.m.a.) ad un detenuto in regime speciale di cui all’art. 41bis, cod. pen.
Corte di Cassazione – I sez. penale – sentenza n. 40890/2025 – accesso alla PMA per persona detenuta
19 dicembre 2025
Il signor A.A., detenuto in regime speciale ex art. 41bis, cod. pen., aveva presentato istanza al magistrato di sorveglianza del carcere di Spoleto al fine di ottenere l’autorizzazione a sottoporsi ad esami e test necessari per la procedura di procreazione medicalmente assistita, già autorizzata.
Il magistrato ha qualificato l’istanza come reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. e, senza instaurare contradditorio, ne ha dichiarato l’inammissibilità e il non luogo a provvedere.
L’istante ha proposto reclamo contro il provvedimento al Tribunale di sorveglianza, contestando la qualificazione dell’istanza quale reclamo generico, relativo alla tutela dell’interesse del convenuto alla corretta esecuzione della pena, anziché reclamo giurisdizionale, afferente ad un diritto soggettivo. Infatti, la possibilità di sottoporsi ad accertamenti sanitari rappresenta un’estrinsecazione del diritto alla salute, diritto soggettivo tutelato dalla Costituzione.
Il Tribunale di sorveglianza ha trasmesso il reclamo, riqualificandolo quale ricorso, alla Corte di cassazione.
La Corte osserva che l’istanza, avendo ad oggetto la richiesta di sottoporsi a trattamenti funzionali alla p.m.a., «quale attività di cura della sterilità o dell’infertilità» e, quindi, trattandosi di una materia che «attiene a profili direttamente incidenti sulla salute del detenuto e sul suo diritto alla genitorialità», doveva essere qualificata ai sensi dell’art. 35bis e art. 69, comma sesto, lett. b), ord. pen., dunque come reclamo giurisdizionale anzichè come reclamo generico (punto 2, Motivi della decisione).
Invero, «il reclamo giurisdizionale (…) ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo (…)» mentre «il reclamo generico è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena (Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 54117 del 2017)» (punto 2, Motivi della decisione).
La disciplina del primo, prevista dall’art. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., impone al magistrato di dare udienza all’istante prima di adottare il relativo provvedimento, invece il reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. potrà essere pronunciato dal magistrato de plano, dunque senza instaurare contraddittorio con l’istante.
Nel caso di specie, l’istanza era stata considerata un reclamo generico, ancorché attinente a «profili direttamente incidenti sulla salute del detenuto e sul suo diritto alla genitorialità» (punto 2, Motivi della decisione) e il magistrato si era pronunciato negativamente senza sentire l’istante; pertanto, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata.
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