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Corte dei conti – Delibera SCCLEG/10/2021/PREV: mancata approvazione dell’Accordo di sviluppo a sostegno di ReiThera s.r.l.
20 maggio 2021

La Corte dei conti ha dichiarato non conforme alla legge il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 549 del 22 febbraio 2021, con il quale è stato approvato l’Accordo di sviluppo sottoscritto da Invitalia e ReiThera s.r.l., volto a sostenere il programma di sviluppo industriale dello stabilimento produttivo sito in Castel Romano.

Numero
SCCLEG/10
Anno
2021

In particolare, la Corte ha valutato i presupposti per la concessione a ReiThera s.r.l. di risorse finanziaria per un totale di euro 50.057.142,86, anche tramite un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per l’acquisto da parte del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 di una partecipazione di minoranza pari al 27%.

L’Accordo di sviluppo era finalizzato alla ricerca e successiva validazione clinica di un vaccino contro il Covid-19 e destinava gli investimenti finanziari all’acquisto dell’attuale sede operativa di ReiThera s.r.l., dove la società ora opera in forza di contratti di comodato e locazione, alla realizzazione di un impianto di infialamento e confezionamento e alla ricerca e sviluppo per il completamento della sperimentazione clinica (fasi II e III) del vaccino.

La disciplina di riferimento, per valutare l’ammissibilità dell’Accordo di sviluppo, è contenuta nel D.M. 9 dicembre 2014 e all’art. 5 prevede l’essenziale presenza di un progetto di investimento per una cifra minima di euro 10 milioni, mentre la presenza di un programma di ricerca, sviluppo e innovazione, in questo caso per la sperimentazione clinica, è solo eventuale; l’art. 14 co. 2, inoltre, elenca i progetti di investimento ammissibili, tutti riconducibili ad operazioni di creazione, ampliamento, riconversione, ristrutturazione e acquisizione di un’unità produttiva.

Il progetto di investimento proposto per ReiThera s.r.l., tuttavia, riguarda l’ampliamento dell’intero stabilimento produttivo. In particolare, la finalità di acquisto della proprietà della sede operativa non risulta in alcun modo riconducibile ai progetti di investimento ammissibili, mentre la creazione di un impianto di infialamento e confezionamento, pur rientrante nell’ipotesi ammessa dalla lettera a) dell’art. 14 co. 2, rappresenta un investimento di euro 7.734.126,68 che non consente di raggiungere la soglia minima di euro 10 milioni richiesta dall’art. 5.

Il testo della delibera è disponibile nel box download e a questo link.

Beatrice Carminati
Pubblicato il: Giovedì, 20 Maggio 2021 - Ultima modifica: Lunedì, 31 Maggio 2021
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