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Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - X e Y c. Italy: scambio di embrioni
10 ottobre 2014

La Corte EDU ha giudicato inammissibile, a causa del mancato esperimento dei rimedi interni, il ricorso presentato dai genitori genetici dei gemelli nati in seguito allo scambio di embrioni avvenuto all’Ospedale Pertini di Roma.

Numero
ric. n. 41146/14
Anno
2014

La decisione della Corte di Strasburgo segue l’ordinanza del Tribunale di Roma dell’agosto 2014.

Nel ricorso presentato dinanzi alla Corte EDU, i ricorrenti fanno presente di aver chiesto all’Ospedale Pertini di conoscere l’identità dell’altra coppia coinvolta nello scambio di embrioni. La struttura sanitaria, pur non rispondendo per iscritto, faceva presente alla coppia di non poter rivelare l’identità di altri pazienti, per non incorrere in una violazione della privacy dell’altra coppia.

Nel frattempo, i ricorrenti adivano il Tribunale di Roma, ex art. 700 c.p.c. chiedendo di essere dichiarati genitori dei gemelli o, in subordine, che gli stessi fossero affidati ad una struttura protetta. Il Tribunale rigettava il ricorso.

X e Y lamentano la violazione dell’art. 8 della CEDU, poiché lo Stato italiano non prevede alcun tipo di garanzia per i genitori genetici in situazioni di questo tipo: il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare è stato leso a causa dello scambio d’embrioni, la cui responsabilità dipende dal grave errore di una struttura sanitaria pubblica.

Secondo la Corte, tuttavia, il ricorso è inammissibile poiché i ricorrenti non hanno esperito tutti I rimedi interni: in particolare, avrebbero potuto richiedere un risarcimento per i danni subito a causa della negligenza medica, oppure avrebbero potuto richiedere l’accertamento della responsabilità penale del personale sanitario che aveva commesso l’errore.

L’azione ex art. 700 c.p.c., inoltre, è un mero rimedio d’urgenza; la decisione del Tribunale di Roma era ancora impugnabile.

Infine, i ricorrenti avrebbero svolgere anche una regolare istanza di accesso agli atti per ottenere dall’Ospedale le informazioni riguardanti l’altra coppia. In caso di un eventuale silenzio dell’amministrazione, i ricorrenti avrebbero potuto presentare un ricorso al TAR.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Venerdì, 10 Ottobre 2014 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
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