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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Savran v. Danimarca: espulsione di un cittadino straniero che soffre di una malattia mentale
7 dicembre 2021

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha rilevato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte della Danimarca per aver espulso, a seguito di una condanna penale, un cittadino straniero, “settled migrant” che soffre di una malattia mentale.

Numero
57467/15
Anno
2021

Il signor Savran è un cittadino turco affetto da schizofrenia, residente in Danimarca, condannato a seguito di un reato da lui commesso, ed espulso con divieto di rientrare nel paese.

Ritenendo inappropriata l’espulsione, vista la sua condizione di salute, egli si rivolge alla Corte EDU invocando la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU.

In prima istanza la Quarta Camera riscontra la violazione dell’art. 3, poiché la Danimarca aveva mancato di accertare che in Turchia vi fosse la possibilità, per il ricorrente, di accedere ad una assistenza sanitaria adeguata.

Successivamente la questione viene riesaminata dalla Grande Camera che richiama la decisione Paposhvili v. Belgio, nella quale si afferma che gli stati hanno la prerogativa di regolare il soggiorno di cittadini stranieri sul proprio territorio, ma nel rispetto dei limiti posti dall’art. 3, che impone di verificare che la persona espulsa non subirà torture o trattamenti inumani e degradanti nello stato di destinazione.

Ricadendo nell’ambito di applicazione dell’art. 3 solo i casi che superano una soglia minima di gravità, la Corte EDU esamina la questione alla luce del “Paposhvili threshold test”, cioè valutando l’eventualità che un individuo seriamente malato, in assenza di supporto medico adeguato, corra il concreto pericolo di un rapido e irreversibile declino delle sue condizioni di salute, causando “intense suffering” e una “significant reduction in life expectancy”.

Qualora si verifichino queste condizioni, lo stato ha il dovere di vagliare le ragioni addotte dal cittadino straniero che teme il ritorno nel paese d’origine, di verificare la probabile evoluzione del suo stato di salute, e l’esistenza di un supporto sociale e famigliare nel luogo di destinazione.

Nel caso di specie la Grande Camera ritiene che l’art. 3 non sia rilevante, dal momento che una mancata cura della malattia del signor Savran risulterebbe in un incremento del rischio di comportamenti aggressivi dello stesso, ma ciò non sarebbe sufficiente a verificare le condizioni essenziali di “intense suffering” e “ significant reduction in life expectancy”.

Per quanto concerne la prospettata violazione dell’art. 8, la Corte EDU riafferma un precedente orientamento secondo cui l’espulsione di un “settled migrant” è una violazione del divieto di intromissione nella vita privata e familiare dell’individuo. Allo stesso tempo ricorda che il comma secondo del medesimo articolo attribuisce agli stati l’autorità di espellere dal proprio territorio un cittadino straniero, anche se considerato “settled migrant”, dovendo però l’allontanamento avvenire secondo le previsioni di legge, e unicamente qualora sia “necessary in a democratic society”.

Posto che la decisione di espellere il signor Savran è stata adottata in osservanza della legge nazionale, si ritiene opportuno esaminare il rispetto del requisito della necessità soppesando alcuni elementi come la gravità del reato commesso, e la durata e la qualità della permanenza del cittadino straniero sul territorio nazionale.

La Grande Camera osserva che il ricorrente ha legalmente vissuto e studiato in Danimarca per quasi 15 anni, e i legami con il suo paese di origine sono molto scarsi. Pur riconoscendo la serietà del reato da egli commesso, non si può non tenere in considerazione la malattia mentale di cui il soggetto soffre, e che “the “nature and seriousness” of the offence perpetrated by the applicant, presupposes that the competent criminal court has determined whether the settled migrant suffering from a mental illness has demonstrated by his or her actions the required level of criminal culpability” (par. 194).

Dal momento che il requisito della necessità non è stato correttamente integrato, la Corte EDU stabilisce che la Danimarca non ha operato un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, e riscontra quindi una violazione dell’art. 8 CEDU.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Martedì, 07 Dicembre 2021 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Ottobre 2022
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