Il ricorso prende le mosse da tre distinti casi, in cui l’Agenzia dello stato civile della Georgia aveva accordato ad altrettante persone transgender la registrazione di un nome maschile in luogo di quello femminile assegnato alla nascita, ma non la modifica del genere anagrafico. In particolare, l’autorità amministrativa nazionale aveva eccepito che la modifica del genere anagrafico avrebbe potuto essere disposta soltanto a fronte della produzione di un certificato medico, attestante la modifica della conformazione delle caratteristiche sessuali, biologiche e/o fisiologiche dei ricorrenti.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – A.D. and Others v. Georgia: obbligo dello Stato di garantire procedure rapide, trasparenti e accessibili per il riconoscimento giuridico del genere
1 dicembre 2022
In proposito, anche i plessi giurisdizionali interni, successivamente aditi, avevano statuito che – in esplicita difformità rispetto ai “diversi Paesi europei” che avevano nel frattempo ammesso la modifica del genere sulla base dell’autoidentificazione di genere della persona – il diritto georgiano era chiaro nel subordinare tale modifica alla riassegnazione del sesso mediante intervento chirurgico. Ciò in considerazione del fatto che “qualsiasi procedura medica intrapresa con l’obiettivo di cambiare sesso” era considerata rilevante dal diritto nazionale soltanto se foriera di “un impatto irreversibile”, rispetto al quale “il solo trattamento ormonale” era giudicato insufficiente. Perciò, “la modifica di un carattere sessuale secondario” non poteva “di per sé dimostrare un cambiamento di sesso”.
La CEDU ha osservato che il diritto di ottenere la modifica del sesso nei registri dello stato civile era ritenuto estrinsecazione del diritto costituzionale al libero sviluppo della personalità ai sensi dell’articolo 12 della Costituzione nazionale. Tuttavia, il Collegio ha al contempo rilevato un campanello d’allarme nel fatto che, nell’arco di quasi un quarto di secolo dall’entrata in vigore della legislazione nazionale (1998), non risultasse alcun caso di riconoscimento giuridico del genere effettivamente andato a buon fine. Sussiste infatti un’ambiguità insita nel disposto legislativo nazionale, che prescriveva la variazione dei “criteri biologici, fisiologici e/o anatomici”. L’utilizzo “intercambiabile” di questi termini e concetti di portata generale ha finito per consolidare in capo alle autorità nazionali un potere discrezionale eccessivo e potenzialmente arbitrario, di cui appare esemplificativo il contrasto giurisprudenziale verificatosi proprio agli atti della vicenda concreta, con la pretesa – alternativa, da parte della giurisprudenza d’appello e di legittimità – dell’intervento chirurgico di modifica del sesso o anche di presidi non chirurgici, purché irreversibili.
Nei fatti, pur in presenza di premesse costituzionali di diritto interno armoniche con la gerarchia di valori ricavabili dalla Carta, veniva così a consolidarsi una situazione incompatibile con l’obbligo dello Stato di garantire procedure rapide, trasparenti e accessibili per il riconoscimento giuridico del genere.
Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.