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Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite - Mellet v. Ireland: le norme restrittive sull’accesso all’aborto in Irlanda violano il Patto internazionale sui diritti civili e politici
9 giugno 2016

Il Comitato Onu sui diritti umani ha rilevato la violazione, da parte della Repubblica d’Irlanda, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, a motivo di un quadro normativo sull’interruzione di gravidanza eccessivamente restrittivo.

Numero
CCPR/C/116/D/2324/2013
Anno
2016

Nel corso di un controllo alla ventunesima settimana di gravidanza, la ricorrente, Amanda Mellet, veniva informata del fatto che il feto era affetto dalla sindrome di Edwards, che avrebbe determinato la morte in utero del feto o il suo decesso poco dopo il parto. A causa dell’impossibilità di accedere a un’interruzione di gravidanza in Irlanda, la donna decideva di sottoporsi a tale procedura presso un ospedale di Liverpool. Non potendo sostenere i costi della propria permanenza in Inghilterra dopo l’intervento, Amanda Mellet faceva rientro in Irlanda dodici ore dopo l’interruzione di gravidanza. La struttura sanitaria che la seguiva durante la gravidanza le negò il supporto psicologico del quale la donna avrebbe avuto bisogno dopo l’intervento, sostenendo che il servizio di counselling fosse a disposizione delle sole donne che avessero avuto un aborto spontaneo.

La signora Mellet decide, quindi, di presentare un ricorso al Comitato internazionale dei diritti umani, lamentando la violazione, da parte dell’Irlanda, di numerose disposizione del Patto internazionale sui diritti civili e politici. In particolare, dell’art. 7 (divieto di tortura e trattamenti crudeli, inumani o degradanti), dell’art. 17 (tutela dell’individuo da interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata o nella sua famiglia), dell’art. 19 (libertà di espressione, che include il diritto a ricevere informazioni), degli articoli 2, 3 e 26 (divieto di discriminazione sulla base del sesso o del genere).

Il Comitato rileva la violazione di tutte le disposizioni richiamate nel ricorso.

In considerazione della particolare situazione di vulnerabilità in cui si trovava la donna, il fatto di non poter ricevere l’assistenza medica necessaria da parte delle strutture sanitarie cui si era affidata, la necessità di doversi spostare all’estero, a proprie spese, per interrompere la gravidanza e la mancanza di un adeguato supporto medico e psicologico dopo l’intervento sono le ragioni per le quali viene ravvisata la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti. Il Comitato aggiunge che il mero fatto che un determinato comportamento sia legittimo o sia previsto dalla legge di uno Stato non esclude di per sé l’eventuale violazione delle disposizioni del Patto. Anche il mancato accesso alle informazioni sulle opzioni appropriate dal punto di vista medico costituisce una violazione delle disposizioni del Patto.

L’impossibilità di interrompere la gravidanza in Irlanda, inoltre, è configurabile quale intromissione arbitraria dello Stato nella vita privata della ricorrente, in particolare nel suo diritto all’autodeterminazione riproduttiva e nella sua integrità fisica e psichica.

Quanto al divieto di discriminazione, il Comitato rileva che, mentre le donne che decidono di portare a termina una gravidanza in caso di gravi patologie del feto continuano a ricevere adeguata assistenza dalle strutture sanitarie irlandesi, questo non avviene nel caso in cui la donna decida di interrompere la propria gravidanza. Viene quindi rilevata una violazione anche di questa parte del Patto, in quanto «The Committee considers that the differential treatment to which the author was subjected in relation to other similarly situated women failed to adequately take into account her medical needs and socio-economic circumstances and did not meet the requirements of reasonableness, objectivity and legitimacy of purpose».

La Repubblica d’Irlanda deve, quindi, garantire un adeguato risarcimento alla ricorrente e garantirle l’accesso al sostegno psicologico di cui necessita. Devono inoltre essere evitate eventuali ulteriori violazioni, attraverso una modifica della legge sull’interruzione di gravidanza (e se necessario anche la Costituzione), al fine di garantire in Irlanda procedure di interruzione di gravidanza che siano effettive, tempestive e accessibili.

Il testo della decisione è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Giovedì, 09 Giugno 2016 - Ultima modifica: Venerdì, 14 Giugno 2019
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