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Comitato Europeo dei Diritti Sociali - International Planned Parenthood Federation & European Network (IPPF EN) v. Italy: decisione su aborto e obiezione di coscienza in Italia
10 ottobre 2013

Nel caso International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN) v. Italy (n. 87/2012) il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha rilevato una violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 11 (diritto alla salute) della Carta Sociale Europea per la mancata garanzia dell'accesso all'interruzione di gravidanza.

Numero
87/2012
Anno
2013

Il ricorso riguarda le disposizioni sull'obiezione di coscienza contenute nella legge n. 194/1978 (art. 9 co. 4), che prevede anche l'obbligo per le strutture sanitarie di garantire, comunque, che l'interruzione di gravidanza sia accessibile in tutti i casi previsti dalla legge. L'alto numero di obiettori non dimostra di per sé la mancanza di effettività della legge. Ciononostante, le strutture sanitarie devono essere organizzate in modo tale da garantire i diritti delle pazienti: deve pertanto essere assicurata la presenza di personale non obiettore per la realizzazione di interventi di interruzione di gravidanza, tenendo in considerazione il fatto che non sempre tali interventi possono essere prevedibili in anticipo.

Di fatto, tuttavia, le donne incontrano difficoltà nell'accedere all'aborto e tali difficoltà sono in parte anche il risultato di una inefficace attuazione dell'art. 9, co. 4, della legge 194.

«With respect to the women who decide to terminate their pregnancy, the competent authorities did not take the necessary measures in order to remove the causes of ill-health, in particular by ensuring that, as provided by Section 9§4 of Act No. 194/1978, abortions requested in accordance with the applicable rules are performed in all cases, even when the number of objecting medical practitioners and other health personnel is high». Ciò costituisce una violazione dell'art. 11 della Carta Sociale Europea.

La mancanza di personale non obiettore impone alle donne che vogliono interrompere la propria gravidanza di spostarsi da un ospedale all'altro o, in alcuni casi, anche di recarsi all'estero, con un nocumento per la loro salute. Come conseguenza, oltre ad una violazione del principio d'eguaglianza, si rileva anche che la mobilità così imposta comporta anche irragionevoli esborsi per le pazienti, in violazione dell'art. E letto alla luce dell'art. 11.

Il testo della decisione è disponibile nel box download. Maggiori informazioni a questo link .

Lucia Busatta
Pubblicato il: Giovedì, 10 Ottobre 2013 - Ultima modifica: Giovedì, 06 Giugno 2019
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