Vai menu di sezione

UK – Law Commission of England and Wales & Scottish Law Commission: raccomandazioni per lo sviluppo di una nuova disciplina legislativa in materia di maternità surrogata
Anno 2023

La Law Commission of England and Wales e la Scottish Law Commission hanno adottato delle raccomandazioni in tema di maternità surrogata, dal momento che la disciplina vigente nell’ordinamento britannico non è idonea a tutelare gli interessi dei soggetti coinvolti.

In primis il report raccomanda l’adozione di specifici requisiti per l’accesso alla maternità surrogata (eligibility conditions), in modo tale che la regolamentazione di tale strumento avvenga ben prima dell’avvio materiale della procedura. Segnatamente, la nuova disciplina dovrebbe prescrivere i seguenti requisiti:

- il compimento dei ventuno anni d’età per la surrogata e i diciotto anni per i genitori d’intenzione;

- i genitori d’intenzione devono essere sposati, uniti civilmente, o conviventi;

- almeno uno dei genitori d’intenzione deve condividere il proprio patrimonio genetico con il nato;

- la surrogata e almeno uno dei genitori d’intenzione devono essere domiciliati o avere la residenza abituale nel Regno Unito.

Una delle maggiori criticità, tra quelle rilevate dal report, riguarda il meccanismo di riconoscimento del rapporto di filiazione tra il nato mediante maternità surrogata e i genitori d’intenzione. Infatti, la disciplina vigente attribuisce la genitorialità in capo alla madre surrogata (ed eventualmente al rispettivo coniuge), anche qualora il nato sia accudito e viva presso i genitori d’intenzione, i quali devono necessariamente proporre istanza al giudice competente per vedersi attribuita la responsabilità genitoriale, senza la quale non possono assumere decisioni essenziali nell’interesse del minore stesso, fra le quali, ad esempio, quelle in campo sanitario.

Alla luce di questa situazione di incertezza, il report ritiene vitale che il riconoscimento del rapporto di filiazione in capo ai genitori d’intenzione avvenga fin dal momento della nascita. D’altro canto, si considera opportuno riconoscere alla madre surrogata la facoltà di ritirare il consenso fino a sei settimane dalla nascita del minore, possibilità che ovviamente non deve essere riconosciuta ai genitori d’intenzione.

Un’ulteriore questione concerne la mancata regolamentazione e supervisione degli accordi di surrogazione, in particolare per quanto attiene al profilo della compensazione della madre gestante, nell’ambito del quale la formulazione normativa risulta poco chiara (expenses resonably incurred). L’assenza di supervisione, poi, consente a molti futuri genitori d’intenzione di rivolgersi a donne residenti in paesi stranieri, dove la regolamentazione di questa procedura è inesistente, o blanda, con ciò aumentando il rischio di sfruttamento delle donne che si trovino in difficoltà economiche.

Pertanto, il report propone di rendere imperativa la sottoscrizione di un Regulated Surrogacy Statement, e di disciplinare nel dettaglio il suo contenuto. La compensazione devoluta alla madre gestante dovrebbe riguardare principalmente la copertura dei costi relativi alle spese sanitarie, e altri oneri strettamente inerenti ai bisogni della surrogata, per esempio il costo del trasporto o dell’alloggio in caso di spostamenti per l’effettuazione di visite mediche. Si ritiene quindi essenziale impedire che la surrogata sia remunerata per il solo fatto di aver acconsentito a tale procedura, allo scopo di evitare lo sfruttamento di donne in difficoltà.

Il report, poi, evidenzia l’urgenza di definire le modalità tramite le quali un individuo nato mediante maternità surrogata possa accedere alle informazioni concernenti le proprie origini.

Sul punto si raccomanda la creazione di un Surrogacy Register, accessibile al compimento dei sedici anni, contenente tutte le informazioni relative alla madre surrogata, i genitori d’intenzione, e la clinica in cui si è svolta la procedura, ma non di eventuali terzi donatori.

In tema di accordi di surrogazione aventi elementi di internazionalità, il report non accoglie con favore la possibilità di applicarvi la disciplina fin qui delineata, e scoraggia l’accesso alla procedura da parte di genitori d’intenzione stranieri. Nonostante ciò, si auspica l’adozione di un iter che renda più veloce il ritorno nel Regno Unito di minori nati all’estero tramite maternità surrogata.

Da ultimo, si esorta a istiture la Regulated Surrogacy Organisation, presso la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), attribuendole il compito di verificare che le procedure relative alla maternità surrogata procedano secondo quanto prescritto dalla legge.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.

 

Sullo stesso tema il nostro Dossier sull’evoluzione della maternità surrogata nel Regno Unito.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Mercoledì, 29 Marzo 2023 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Settembre 2023
torna all'inizio