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La riforma del codice di deontologia degli infermieri
Anno 2019

Il 13 aprile 2019 è stato pubblicato il nuovo Codice di Deontologia degli Infermieri approvato dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI).

È stato approvato all’unanimità dai 102 presidenti degli Ordini Provinciali, dopo un anno di consultazioni, il nuovo codice di deontologia, attraverso un iter mai utilizzato in precedenza in quest’ambito (consultazione pubblica on line degli infermieri, consultazioni con giuristi, bioeticisti, associazioni di pazienti e cittadini e rappresentanti ufficiali delle religioni). Il nuovo codice deontologico è il primo da quando i “vecchi” collegi sono stati trasformati in Ordini per effetto della Legge Lorenzin (L.n.3/2018).

Il codice conta 53 articoli, 2 in più del precedente, ed è suddiviso in 8 capi, ciascuno dei quali dedicato ad un principio o modalità di svolgimento dell’attività sanitaria e i rapporti con l’assistito.

Restano ferme le linee tradizionali, specificate all’inizio del codice, dove si fa maggiormente riferimento ai valori e ai principi cui deve ispirarsi l’azione professionale, che sono il bene della persona (Art. 2 “Azione”), il rispetto per lei e per le persone che lo circondano (Art. 3 “Rispetto e non discriminazione”) e l’osservanza dei principi etici della professione (Art. 5 “Questioni etiche”).

Per quanto riguarda gli aspetti di innovazione, si segnala come ben 11 articoli abbiano ad oggetto la regolamentazione del rapporto con gli assistiti (Capo IV). In questa sezione infatti viene evidenziato il ruolo di garante che l’infermiere assume nei confronti del paziente, in particolare per quel che concerne la prevenzione, rilevazione e documentazione del dolore (Art. 18 “Dolore”), in linea con quanto disposto dalla L. n. 38/2010, la tutela della confidenzialità e riservatezza (art.19), il rispetto della volontà del paziente (Art. 20 “Rifiuto all’informazione”; Art. 25 “Volontà di limite agli interventi”) anche minorenne (Art. 23 “Volontà del minore”), fino al momento della fase terminale della vita dell’assistito (Art. 24 “Cura nel fine vita”).

L’infermiere deve inoltre farsi carico che la persona sia assistita e non sia mai abbandonata nei casi in cui si rilevassero violenze, privazioni o maltrattamenti e si attiva perché vi sia un rapido intervento a tutela dell’interessato (Art. 22 “Privazioni, violenze o maltrattamenti”).

Tra i compiti del professionista, il Codice prevede lapromozione di stili di vita sani per i cittadini e l’interesse per la loro educazione sanitaria (Art. 7 – “Cultura della salute), ma anche gli obblighi di formazione e di educazione continua (Art. 10 – “Conoscenza, formazione e aggiornamento”).

Non si manca poi di sottolineare l’importanza della comunicazione (Capo V), segnalandosi che all’art.28 si prevede che “l’Infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità; tutela la riservatezza delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l’immagine della professione”.

È evidente quindi che si richiede al professionista di saper utilizzare strumenti innovativi nel percorso assistenziale, quand’anche l’uso corretto dei social media.

Al Capo VI è posta in evidenza l’importanza dell’aspetto organizzativo in relazione al ruolo dell’infermiere: l’infermiere, infatti, viene individuato quale soggetto che attivamente “contribuisce alle scelte dell’organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale” (Art. 30). Si parla, inoltre, per la prima volta di “governo clinico” (Art. 32).

Gli altri due aspetti di novità sono costituiti dall’inserimento della cd. “clausola di coscienza” (Art. 6 “Libertà di coscienza”) e dalla regolamentazione della “contenzione meccanica” (Art. 35 “Contenzione”).

Il concetto di “clausola di coscienza” nell’ambito sanitario, definito dal Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) nel 2012 come “principio guida al quale ispirare il comportamento degli operatori sanitari”, nell’ordinamento giuridico dello Stato è previsto in generale solo in relazione all’interruzione volontaria di gravidanza (L. n. 194/1978), alla sperimentazione animale (L. n. 413/1993) e alla procreazione medicalmente assistita (L. n. 40/2004).

In relazione alla clausola di coscienza, l’art. 6 prescrive l’obbligo per l’infermiere di “sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie” e di garantire la continuità delle cure, anche in caso di astensione.

Si sancisce, inoltre, la legittimità della contenzione meccanica in casi connotati daeccezionalità, dove per contenzione si intende la restrizione intenzionale dei movimenti del soggetto, risultando in ogni caso legittima solo per ragioni cautelari di natura eccezionale e temporanea.

Aspetto assolutamente innovativo è la non sanzionabilità degli atti compiuti dall’infermiere nell’ambito di incarichi istituzionali. L’art.52 “Ordini professionali e altri ruoli pubblici” sembra infatti risolvere una questione aperta in molte altre professioni, sancendo l’estraneità dell’Ordine al di fuori di ragioni strettamente e realmente professionali.

Il Codice si conclude con le disposizioni finali che disciplinano l’inosservanza e le sanzioni, prescrivendo inoltre una serie di regole per il decoro della professione.

 

Nel box download è disponibile il testo del nuovo codice deontologico e una versione di confronto tra i testi del codice deontologico del 2009 e del 2019. 

Rosa Signorella
Pubblicato il: Sabato, 13 Aprile 2019 - Ultima modifica: Martedì, 14 Aprile 2020
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