Vai menu di sezione

Italia – Senato della Repubblica – DDL n. 1146: “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”
20 marzo 2025

Il 20 marzo 2025 il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1146 in materia di intelligenza artificiale (“DDL AI”) originariamente presentato dal Governo il 20 maggio 2024 e volto ad armonizzare la normativa nazionale italiana con il Regolamento europeo 1689/2024 (“AI Act”).

Numero
1146

Il disegno di legge si articola in sei capi ed è stato presentato dal Governo con l’obiettivo di definire i principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi di intelligenza artificiale (AI), in conformità con quanto disposto dall’AI Act.

Tali principi, elencati al capo I, includono il rispetto dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e dall’Unione europea, la correttezza, l’attendibilità, la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza, la proporzionalità in relazione al settore di utilizzo, l’autonomia umana, la prevenzione del danno, la conoscibilità, la trasparenza e la spiegabilità, l’eguaglianza tra le persone, la tutela del metodo democratico e il pieno accesso alle persone con disabilità ai sistemi di AI (art. 3). L’utilizzo dei sistemi di AI deve inoltre rispettare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, la libertà di espressione, l’imparzialità e lealtà dell’informazione nonché la privacy dei cittadini, con peculiari limitazioni nell’utilizzo da parte dei minori d’età (art. 4). Inoltre, il disegno di legge prevede specifici principi per favorire lo sviluppo economico nel settore (art. 5) e alcune disposizioni per quanto riguarda l’uso dell’AI per motivi di sicurezza e di difesa nazionale (art. 6).

Avendo il Regolamento europeo 1689/2024 portata orizzontale, il DDL prevede inoltre, al capo II, specifiche disposizioni di settore riferite all’uso dell’AI in ambito sanitario (art. 7), per il trattamento di dati personali (art. 9), in materia di lavoro (art. 11), nell’esercizio delle professioni intellettuali (art. 13), ad opera della pubblica amministrazione (art. 14), nel settore della giustizia (art. 15) e per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale (art. 18).

In aggiunta, l’art. 8 stabilisce alcune regole per la ricerca e la sperimentazione scientifica finalizzata a sviluppare sistemi di AI per finalità mediche (prevenzione, diagnosi, cura), lo sviluppo di farmaci, la salute e sicurezza sanitaria nonché per lo studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana, ambiti almeno parzialmente esclusi dalla portata applicativa dell’AI Act (si veda l’art. 2.6 del Regolamento). Nello specifico, si prevede che i trattamenti di dati operati a tali fini da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e da soggetti privati operanti nel settore sanitario nell’ambito di progetti di ricerca che coinvolgano anche gli altri enti appena menzionati debbano essere dichiarati di rilevante interesse pubblico e che sia, pertanto, sempre consentito l’uso secondario di dati personali anche sensibili purché privi di elementi identificativi diretti e purché gli interessati siano stati debitamente informati anche a mezzo di informativa generale pubblicata online. Tali trattamenti dei dati devono essere approvati dai comitati etici interessati e devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

Il capo III dispone che la strategia nazionale per l’AI dovrà essere «predisposta e aggiornata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d’intesa con le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale» (art. 19) e che sarà tesa a favorire la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati. L’art. 20 designa l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali autorità nazionali responsabili dell’attuazione della normativa nazionale ed europea in matria di AI. Infine, si delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale all’AI Act nonché a specificare la disciplina dei casi di realizzazione e impiego illeciti di sistemi di AI (art. 21).

Il capo IV emenda la disciplina in materia di diritto d’autore, estendendo la tutela alle opere di ingegno umano «anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore» (art. 25).

Vengono altresì modificate alcune disposizioni del Codice penale (capo V) prevedendo, tra l’altro, l’inserimento dell’art. 612-quater per reprimere la diffusione di deepfake che cagionino un danno ingiusto alla persona rappresentata (art. 26).

Il capo VI contiene le disposizioni finanziarie e finali.

Il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera dei deputati.

 

Il disegno di legge è disponibile al seguente link e nel box download.

Laura Piva
Pubblicato il: Giovedì, 20 Marzo 2025 - Ultima modifica: Giovedì, 01 Maggio 2025
torna all'inizio