Vai menu di sezione

Italia – Legge 23 settembre 2025, n. 132 Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale
23 settembre 2025

Il 23 settembre 2025 il Parlamento ha approvato la legge n. 132 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, presentata dal Governo il 20 maggio 2024 e volto a regolare lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) all’interno dell’ordinamento italiano.

Numero
132

La legge, che si articola in sei capi, introduce alcuni principi e regole in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli AI, con l’obiettivo di promuoverne un uso corretto e trasparente e responsabile, all’interno una dimensione antropocentrica che consenta di cogliere le opportunità offerte dall’AI. In questi termini, la legge garantisce la vigilanza sui rischi economici e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’AI e deve essere interpretata e applicata in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1689.

Il capo I individua i principi generali da rispettarsi nello sviluppo e nell’utilizzo dell’AI, quali il rispetto dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e dall’Unione europea, la correttezza, l’attendibilità, la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza, la proporzionalità in relazione al settore di utilizzo, l’autonomia umana, la prevenzione del danno, la conoscibilità, la trasparenza e la spiegabilità, l’eguaglianza tra le persone, la sostenibilità, la cybersicurezza, la tutela del metodo democratico e il pieno accesso alle persone con disabilità ai sistemi di AI (art. 3).

L’utilizzo dei sistemi di AI deve inoltre rispettare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, la libertà di espressione, l’imparzialità e lealtà dell’informazione nonché la privacy dei cittadini, assicurando il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali secondo quanto previsto dal diritto dell’Unione europea vigente in materia. A questo proposito si prevede anche che le informazioni e le comunicazioni riguardanti il trattamento dei dati siano rese con linguaggio chiaro e semplice, così da garantire all’utente la conoscibilità dei rischi che possono insorgere e il diritto di opporsi al trattamento autorizzato dei dati personali (art. 4).

Per quanto riguarda l’accesso alle tecnologie di AI da parte dei minori, la legge stabilisce che sia richiesto il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per i minori di quattordici anni, mentre i minori di diciotto anni, che abbiano già compiuto quattordici anni, possono esprimere il loro consenso al trattamento dei dati personali a condizione che le informazioni date siano facilmente accessibili e comprensibili (art. 4). Inoltre, il disegno di legge prevede specifici principi per favorire lo sviluppo economico nel settore (art. 5) e alcune disposizioni per quanto riguarda l’uso dell’AI per motivi di sicurezza e di difesa nazionale (art. 6).

Il capo II della legge n. 132 prevede, poi, specifiche disposizioni di settore riferite all’uso dell’AI in ambito sanitario (art. 7 e art. 10), per il trattamento di dati personali (art. 9), in materia di lavoro (art. 11 e art. 12), nell’esercizio delle professioni intellettuali (art. 13), ad opera della pubblica amministrazione (art. 14), nell’attività giudiziaria (art. 15) e per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale (art. 18). Si prevede, poi, una delega al Governo per quanto riguarda l’adozione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, di una disciplina organica relativa all’uso di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di AI, senza introdurre obblighi ulteriori per gli ambiti soggetti al Regolamento (UE) 2024/1689. Nell’esercizio di questa delega il Governo dovrà individuare le ipotesi per cui sia necessario definire un regime giuridico dell’impiego di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dell’AI, prevedere strumenti di tutela (risarcitori o inibitori) e un apposito apparato sanzionatorio e attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative all’uso di dati, algoritmi e metodi matematici per i fini di addestramento dell’AI (art. 16). Inoltre, il capo II modifica l’art. 9 del Codice di procedura civile, stabilendo che le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di AI sono di competenza esclusiva del tribunale (art. 17).

In aggiunta, l’art. 8 stabilisce alcune regole per la ricerca e la sperimentazione scientifica finalizzata a sviluppare sistemi di AI per finalità mediche (prevenzione, diagnosi, cura), per lo sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, per la realizzazione di apparati medicali, per la salute e l’incolumità della persona, per la salute pubblica e sicurezza sanitaria nonché per lo studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana. Nello specifico, si prevede che i trattamenti di dati operati a tali fini da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e da soggetti privati operanti nel settore sanitario nell’ambito di progetti di ricerca che coinvolgano anche gli altri enti appena menzionati debbano essere dichiarati di rilevante interesse pubblico e che sia, pertanto, sempre autorizzato l’uso secondario di dati personali, anche sensibili, purché privi di elementi identificativi diretti e purché gli interessati siano stati debitamente informati anche a mezzo di informativa generale pubblicata online. La legge prevede, inoltre, che tali trattamenti di dati debbano essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e che l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) possa stabilire e aggiornare, previo parere del Garante, linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali e per la creazione di dati sintetici.

Il capo III dispone che la strategia nazionale per l’AI dovrà essere predisposta e aggiornata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d’intesa con le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, tenendo conto dei principi del diritto internazionale umanitario, e che sarà tesa a favorire la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati (art. 19). L’art. 20 designa l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali autorità nazionali responsabili dell’attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di AI. La legge stabilisce, poi, specifici finanziamenti per l’applicazione sperimentale dei sistemi di AI ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 21), investimenti nei settori dell’AI, della cybersicurezza e del calcolo quantistico (art. 23) e misure di sostegno ai giovani e allo sport per quanto riguarda le competenze e l’uso dell’AI (art. 22). Infine, si delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale all’AI Act nonché a specificare la disciplina dei casi di realizzazione e impiego illeciti di sistemi di AI (art. 24).

Il capo IV emenda la disciplina in materia di diritto d’autore, estendendo la tutela alle opere di ingegno umano «anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore» e introducendo un nuovo articolo 70-septies nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633 (art. 25).

Vengono altresì modificate alcune disposizioni del Codice penale (capo V) prevedendo, tra l’altro, l’inserimento dell’art. 612-quater per reprimere la diffusione di deepfake che cagionino un danno ingiusto alla persona rappresentata (art. 26).

Il capo VI contiene le disposizioni finanziarie e finali.

Il disegno di legge è disponibile al seguente link e nel box download.

Marta Fasan - Laura Piva
Pubblicato il: Martedì, 23 Settembre 2025 - Ultima modifica: Venerdì, 31 Ottobre 2025
torna all'inizio