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TAR Lazio, sez. IV, 24 gennaio 2024, n. 1393: pubblicità del gioco d’azzardo online e responsabilità delle piattaforme (hosting provider)
24 gennaio 2024

Il 24 gennaio 2024 il TAR Lazio (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso di Meta Platforms Ireland Ltd. e ha annullato la delibera AGCOM n. 422/22/CONS (14 dicembre 2022) con cui era stata irrogata a Meta una sanzione di € 750.000 per la presenza su Facebook di contenuti sponsorizzati ritenuti idonei a promuovere gioco e scommesse con vincite in denaro. Il Tribunale ha escluso che i controlli preventivi automatizzati sulle inserzioni rendano Meta un hosting provider “attivo” e ha ritenuto non provata una conoscenza effettiva dei contenuti illeciti prima della contestazione formale.

Numero
1393
Anno
2024

La causa nasce dalla sanzione comminata da AGCOM per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo previsto dall’art. 9 del d.l. 87/2018 (cd. “Decreto Dignità”), a seguito del riscontro, nel maggio 2022, di inserzioni “sponsorizzate a pagamento” su Facebook ritenute promozionali di attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro.

Meta ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione sostenendo, tra l’altro, che:

  1. AGCOM avrebbe errato nel qualificarla come hosting provider attivo rispetto a contenuti generati dagli utenti, mentre essa opererebbe come hosting passivo; inoltre, non sarebbe stata a conoscenza della violazione;
  2. l’Autorità avrebbe introdotto in sostanza un obbligo di monitoraggio preventivo, in contrasto con il divieto di obbligo generale di sorveglianza (direttiva e-commerce);
  3. ci sarebbero vizi sulla motivazione sul calcolo della sanzione

Al fine della decisione, il TAR ricostruisce il quadro UE sulla responsabilità degli hosting provider (artt. 14–15 direttiva 2000/31/CE) e la distinzione tra hosting passivo (neutrale) e attivo (con ruolo di conoscenza/controllo dei contenuti).

Rileva inoltre il nuovo contesto del Digital Services Act (reg. UE 2022/2065), richiamando in particolare la regola secondo cui i prestatori non perdono l’esenzione “per il solo fatto” di svolgere attività volontarie per individuare/rimuovere contenuti illegali.

Nel merito, il Tribunale osserva che il sistema di controllo delle inserzioni descritto (prevalentemente automatizzato, con revisione umana solo residuale) non implica manipolazione dei dati e, soprattutto, mira a impedire la diffusione di contenuti illeciti (rifiuto dell’inserzione), non ad agevolarla; pertanto, non basta a qualificare Meta come hosting provider attivo.

Quanto alla conoscenza effettiva, il TAR ritiene non dimostrato che Meta avesse consapevolezza dei contenuti illeciti prima della contestazione: per affermarla, sarebbe stato necessario provare che si fosse attivata una revisione umana specifica sull’inserzione, poiché “solo il contatto” di una risorsa umana con il contenuto vietato può integrare la condizione di effettiva conoscenza idonea a fondare un addebito. Il Collegio conclude che Meta ha acquisito conoscenza delle inserzioni e le ha rimosse solo con la notifica dell’atto di contestazione che ha avviato il procedimento sanzionatorio.

Il TAR, quindi accoglie il ricorso e annulla la delibera dell’AGCOM.

Il testo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Sergio Sulmicelli
Pubblicato il: Mercoledì, 24 Gennaio 2024 - Ultima modifica: Venerdì, 06 Marzo 2026
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