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Consiglio di Stato – sent. 2270/2019: Il procedimento automatizzato utilizzato dalla P.A. deve essere conoscibile e rispettare i principi dell’azione amministrativa
8 aprile 2019

L’8 aprile 2019 il Consiglio di Stato ha stabilito che l’utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione di un algoritmo il cui funzionamento non sia conoscibile violi i principi relativi allo svolgimento dell’attività amministrativa e, in particolare, l’imparzialità, la pubblicità e la trasparenza del relativo atto amministrativo informatico, accogliendo l’appello proposto e riformando la sentenza di primo grado.

Numero
2270
Anno
2019

Gli appellanti (docenti di scuola superiore) avevano impugnato una procedura nazionale di mobilità (gestita tramite algoritmo) al fine di ottenere una assegnazione alle sedi disponibili coerente con l’ordine di graduatoria e le rispettive preferenze (ai sensi della l. 107 del 2015 che aveva disposto tale procedura nazionale di mobilità). Infatti, i docenti avevano ottenuto una posizione in una scuola superiore di primo grado per la quale non avevano mai lavorato, e che era di livello inferiore rispetto a quella (di secondo grado) per la quale avevano accumulato una maggiore esperienza e un punteggio più alto. Essi lamentavano quindi che la procedura di assunzione, a cui si accedeva mediante la presentazione di domanda di partecipazione, fosse stata gestita da un sistema informatico che operava attraverso un algoritmo, il cui funzionamento sarebbe rimasto sconosciuto. In particolare, il sistema avrebbe emesso una decisione amministrativa senza tenere in considerazione le preferenze espresse nelle rispettive domande, senza fornire alcuna motivazione e senza l’individuazione di un funzionario che avesse valutato le domande.

In primo grado, il TAR Lazio (sent. 12026/2016) aveva respinto il ricorso ritenendo non sussistente il danno lamentato, in quanto i docenti erano stati comunque assunti, anche se in sedi diverse da quelle di prima scelta. I ricorrenti hanno quindi impugnato tale sentenza davanti al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha in primo luogo rimarcato i numerosi vantaggi relativi all’automazione in riferimento a procedure seriali e standardizzate, in relazione alle quali l’utilizzo di procedure automatizzate è conforme ai canoni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, a loro volta declinazione del principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). Ciononostante, la Corte ha ritenuto che la regola tecnica applicata dall’algoritmo sia pur sempre una regola amministrativa con piena valenza giuridica e, in quanto tale, soggetta ai principi relativi allo svolgimento dell’attività amministrativa. Deve essere dunque la pubblica amministrazione a compiere un ruolo preliminare di composizione degli interessi senza che residuino spazi di discrezionalità. L’algoritmo viene quindi identificato come “atto amministrativo informatico”. Da questo discendono importanti conseguenze in tema di conoscibilità. Infatti, da un lato il meccanismo che porta alla decisione deve essere pienamente conoscibile (in relazione agli autori, al procedimento utilizzato nella elaborazione e nella decisione, in relazione ai dati utilizzati e alle priorità assegnate). Dall’altro lato, la correttezza del processo informatico è soggetta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, il quale deve averne piena cognizione al fine di sindacare la legittimità della decisione automatizzata. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello e riformato la sentenza impugnata, riscontrando la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza in relazione alla inconoscibilità del funzionamento dell’algoritmo in merito all’assegnazione dei posti disponibili e riconoscendo l’interesse degli appellanti all’assunzione nella classe di concorso nella quale era stato maturato il maggior punteggio.

Il testo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download

Giulia Olivato
Pubblicato il: Lunedì, 08 Aprile 2019 - Ultima modifica: Lunedì, 09 Ottobre 2023
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