Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, in tema di AI.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, in tema di AI.
Il 5 febbraio 2020 la District Court dell’Aja ha dichiarato illegittimo, perché contrario all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), l’impiego del sistema algoritmico System Risk Indication (SyRI) da parte del governo dei Paesi Bassi per l’individuazione di frodi nell’accesso dei cittadini a prestazioni sociali, esenzioni e benefici fiscali.
Con la sentenza del 4 settembre 2019, la High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) ha ritenuto legittimo l’impiego da parte della South Wales Police (SWP) force di sistemi di riconoscimento facciale automatizzati (automated facial recognition, “AFR”) al fine di prevenzione del crimine.
L’8 aprile 2019 il Consiglio di Stato ha stabilito che l’utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione di un algoritmo il cui funzionamento non sia conoscibile violi i principi relativi allo svolgimento dell’attività amministrativa e, in particolare, l’imparzialità, la pubblicità e la trasparenza del relativo atto amministrativo informatico, accogliendo l’appello proposto e riformando la sentenza di primo grado.
Il 21 marzo 2019 il Conseil Constitutionnel ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, della Loi n° 2019-222 du 23 mars 20192019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, in quanto il divieto di profilazione dei giudici attraverso il ricorso all’AI impedisce la realizzazione di indebite pressioni e di pratiche di forum shopping giurisdizionale e tutela i principi e le garanzie costituzionali poste a presidio del funzionamento del sistema giudiziario francese.
Nel caso State v. Loomis (881 N.W.2d 749 (Wis. 2016)) la Corte Suprema del Wisconsin ha ritenuto che l’utilizzo del software di calcolo del rischio di recidiva “COMPAS” da parte di un tribunale ordinario nell’ambito di un giudizio penale non violi il diritto al giusto processo dell’imputato.