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UE – Explanatory notice and template for the public summary of training content for general-purpose AI models - Avviso esplicativo e modello per la sintesi pubblica dei contenuti formativi per modelli di IA per finalità generali
Anno 2025

Il 24 luglio 2025 la Commissione europea ha pubblicato un modello per la sintesi pubblica del contenuto di addestramento utilizzato dai modelli di IA per finalità generale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, para. 1, lett. d) dell’AI Act, in vigore dal 2 agosto 2025.

Tutti i fornitori di modelli di IA per finalità generali, compresi quelli open source, devono infatti pubblicare un riassunto dettagliato dei dati utilizzati per l’addestramento dei modelli, secondo quanto indicato dall’art. 53, para. 1, lett. d) e dal considerando 107 dell’AI Act.

Tale riepilogo persegue diversi obiettivi:

  • Aumentare la trasparenza in merito ai dati utilizzati per l’addestramento dei modelli, compresi quelli coperti da copyright;
  • Garantire un’applicazione effettiva delle norme europee sulla protezione dei dati, dando rilevanza anche ai diritti del consumatore e alla loro tutela;
  • Individuare eventuali bias e adottare misure correttive per evitare discriminazioni;
  • Favorire la diffusione delle informazioni e incentivare la ricerca scientifica;
  • Garantire mercati più competitivi e trasparenti.

La sintesi deve riguardare tutte le fasi dell’addestramento e includere tutte le tipologie di dati utilizzati. La Commissione fornisce un modello che possa servire da base comune, che si compone di tre sezioni:

  1. Informazioni generali sul modello;
  2. Elenco delle fonti da cui derivano i dati usati;
  3. Aspetti più rilevanti del trattamento dei dati.

Il modello deve essere compilato in modo completo, narrativo e sufficientemente preciso, anche se non sono richiesti dettagli tecnici; i fornitori possono decidere di fornire informazioni ulteriori su base volontaria.

Il modello mira a bilanciare trasparenza e tutela dei segreti commerciali dei fornitori, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; i dati richiesti sono infatti solo quelli necessari per garantire un effettivo esercizio dei diritti tutelati dal diritto dell’UE.

In particolare, viene previsto un diverso grado di trasparenza a seconda della fonte di provenienza dei dati.

Per i dati con licenza viene richiesta una divulgazione minima; per i dati privati ottenuti da terzi si richiede un elenco solo se sono già pubblicamente noti, altrimenti possono essere descritti in modo generale. I dataset pubblici richiedono invece un maggior grado di dettaglio. Per i dati ottenuti tramite scraping da fonti online si richiede la divulgazione delle informazioni più rilevanti (strumenti usati, periodo di raccolta, fonti online, etc.). Sono richieste informazioni minime con riguardo ai dati ottenuti da interazioni con gli utenti e ai dati sintetici. Ad ogni modo, non si esige un’indicazione esatta della composizione delle fonti dei dati, ma solo una stima generale delle loro dimensioni.

Il modello deve essere compilato in modo semplice e intellegibile; le informazioni devono essere fornite in buona fede e in modo comprensibile e viene sempre garantito un margine di flessibilità per indicare le sole informazioni rilevanti.

L’AI Office può verificare il rispetto delle indicazioni da parte dei fornitori, imporre misure correttive e irrogare sanzioni; viene incoraggiato il ricorso a strumenti di mediazione o di  Alternative Dispute Resolution (ADR) per la risoluzione delle eventuali controversie.

Nel caso in cui un soggetto modifichi modelli di IA per finalità generali già esistenti, egli diviene a sua volta fornitore, ed è tenuto a pubblicare i soli dati usati per la modifica.

Il riepilogo deve essere aggiornato ogni sei mesi o anche prima in caso di modifiche sostanziali. Un’unica sintesi può essere usata per modelli diversi se identici, mentre in caso di diverse versioni devono essere indicati solo i dati differenti rispetto al modello originario.

I fornitori devono pubblicare il riepilogo dei dati usati al momento dell’immissione sul mercato del modello sul proprio sito e attraverso tutti i canali di distribuzione. L’obbligo di disclosure è in vigore dal 2 agosto 2025, mentre i modelli già presenti dovranno adeguarsi entro il 2 agosto 2027 (in caso di difficoltà nel reperire i dati i fornitori dovranno fornire adeguata giustificazione).

Le attività di monitoraggio dell’AI Office inizieranno il 2 agosto 2026.

La Commissione si riserva la possibilità di aggiornare il modello fornito, in base alle necessità.

Il documento può essere consultato a questo link e nel box del download.

Elena Frassinelli
Pubblicato il: Giovedì, 24 Luglio 2025 - Ultima modifica: Lunedì, 01 Dicembre 2025
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