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UE – Commissione Europea - Guidelines on the scope of obligations for providers of general-purpose AI models under the AI Act – Linee guida per i fornitori di modelli di IA per finalità generali
Anno 2025

Il 18 luglio 2025 la Commissione ha pubblicato le linee guida volte a chiarire la portata degli obblighi stabiliti dall’AI Act nei confronti dei fornitori di modelli di IA per finalità generali, entrati in vigore il 2 agosto 2025.

Le linee guida si sono rese necessarie in ragione della centralità di tali modelli di IA per l’innovazione e l’implementazione dell’IA all’interno del territorio europeo. Esse mirano a chiarire la portata degli obblighi stabiliti in capo ai fornitori, integrando in modo non vincolante il codice di buone pratiche sull’IA per finalità generali.

Le linee guida affrontano quattro tematiche principali:

  1. Individuazione dei criteri per la qualificazione di un modello di IA per finalità generali (sezione 2)
  2. Identificazione dei fornitori che immettono tali modelli sul mercato (sezione 3)
  3. Condizioni per l’applicazione delle esenzioni dagli obblighi previste dall’AI Act (sezione 4)
  4. Attività di compliance e monitoraggio rispetto agli obblighi previsti (sezione 5

L’art. 3 dell’AI Act definisce il concetto di “modello di IA per finalità generali”, senza prevedere specifici quantitativi. La Commissione fornisce quindi un criterio indicativo basato sui seguenti parametri:

  • potenza di calcolo di addestramento superiore a 10²³ operazioni in virgola mobile (FLOP)
  • capacità di generare linguaggio sia sotto forma di testo sia di audio.

Tuttavia, si specifica che il superamento di tale soglia non assume rilevanza ai fini della classificazione se il modello presenta capacità limitate; viceversa, in presenza di elevate capacità anche un modello che non ha un’alta potenza di calcolo di addestramento può essere considerato per finalità generali.   

Si precisa poi che tutti gli obblighi previsti dall’art. 53 AI Act in capo al fornitore (come gli obblighi di trasparenza e di documentazione) devono essere rispettati durante l’intera durata del ciclo di vita del modello. Le linee guida intendono questo concetto in senso ampio, in quanto comprensivo della fase di pre-addestramento su larga scala, ma anche di tutte le successive modifiche effettuate dal fornitore, anche dopo la commercializzazione del modello.

Quando un modello di IA con finalità generali presenta un rischio sistemico (secondo i criteri stabiliti dall’art. 51 dell’AI Act) è sottoposto a regole più stringenti, previste dall’articolo 55 AI Act.

Tuttavia, il fornitore può dimostrare che, pur soddisfacendo i criteri di cui all’articolo 51, il modello non possiede capacità elevate e non presenta rischi sistemici. La Commissione è dunque tenuta ad analizzare le argomentazioni addotte e decidere se accogliere o respingere la richiesta.

Anche in caso di accoglimento, il fornitore dovrà comunque presentare una nuova notificazione in caso di modifiche sostanziali al modello. È inoltre possibile chiedere una revisione della classificazione dopo almeno sei mesi, fornendo nuove prove a sostegno dell’assenza di rischi sistemici. 

La terza sezione chiarisce poi che è considerato fornitore chiunque sviluppi o commissioni lo sviluppo di un modello di IA e lo immetta per la prima volta sul mercato dell’UE, anche gratuitamente. Nel caso di fornitori stabiliti al di fuori del territorio europeo, è obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato all’interno dell’UE.

Per quanto riguarda i modificatori a valle, ossia i soggetti che intervengono su un modello già esistente, essi possono essere considerati fornitori solo se alterano in modo significativo le caratteristiche, le capacità o il livello di rischio sistemico del modello. Come criterio indicativo si considera la potenza di calcolo impiegata per modificare il modello, quando supera un terzo di quella utilizzata per l’addestramento del modello originario.

La quarta sezione si occupa poi delle esenzioni previste per i modelli di IA con finalità generali rilasciati come open source, con l’obiettivo di garantire trasparenza e innovazione.

Tali modelli devono:

  • essere rilasciati con una licenza realmente libera ed open source;
  • non essere monetizzati in alcun modo;
  • rendere pubblicamente accessibili i parametri e le informazioni sull’architettura del modello;
  • non presentare rischio sistemico;
  • In tali casi, i fornitori sono esentati dai seguenti obblighi:
  • predisporre la documentazione tecnica di cui all’art. 53(1) lett. a);
  • fornire documentazione ai soggetti che intendono integrare il modello ai sensi dell’art. 53(1) lett. b); 
  • nominare un rappresentante autorizzato nell’UE per i fornitori con sede in Paesi terzi ai sensi dell’art. 54;

Da ultimo si prevede che il monitoraggio circa il rispetto degli obblighi spetta alla Commissione, che agisce tramite l’Ufficio per l’IA.

I fornitori possono dimostrare la conformità del loro comportamento aderendo a un codice di condotta ritenuto adeguato dall’Ufficio per l’IA. Tale adesione comporta maggiore fiducia da parte della Commissione e degli stakeholders, nonché un’attenuante al momento del calcolo dell’ammontare delle eventuali sanzioni.

Gli obblighi sono entrati in vigore il 2 agosto 2025; le attività di enforcement e le relative sanzioni potranno essere applicate dal 2 agosto 2026, mentre il termine ultimo per l’adeguamento dei modelli già presenti sul mercato è fissato al 2 agosto 2027.

Le linee guida saranno oggetto di costante aggiornamento da parte della Commissione.

L’allegato alle linee guida si occupa poi di approfondire le modalità di calcolo del c.d. training compute, ossia della potenza di calcolo usata per addestrare un modello di IA, al fine di comprendere se un modello supera la soglia che identifica un rischio sistemico ai sensi dell’art. 54 dell’AI Act.

Il documento può essere consultato a questo link e nel box download.

Elena Frassinelli
Pubblicato il: Venerdì, 18 Luglio 2025 - Ultima modifica: Domenica, 23 Novembre 2025
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