Il 24 ottobre 2025 il Parlamento dell’Uruguay ha promulgato una legge che disciplina l’eutanasia, ossia la possibilità per i soggetti in capo ai quali sussistono le condizioni puntualmente individuate di richiedere la somministrazione di un farmaco letale al fine di anticipare la morte, con l’obiettivo di porre fine a sofferenze intollerabili.
Uruguay – legge n. 20.431/2025 – disciplina dell’eutanasia
24 ottobre 2025
Il testo si apre con una disposizione che enuncia lo scopo della legge, ossia regolamentare e garantire il diritto delle persone a vivere con dignità il momento del fine vita (el proceso de morir) nelle circostanze da essa stabilite (art. 1).
Il legislatore definisce l’eutanasia come la procedura posta in essere da un medico o per suo ordine per provocare la morte della persona che, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, esprime l’intenzione di porre fine alla propria vita con specifica istanza (art. 3).
Ai sensi dell’art. 2 i destinatari della normativa sono:
- i cittadini uruguaiani e gli stranieri che dimostrino la loro residenza abituale nel territorio dell’Uruguay;
- maggiorenni;
- psichicamente capaci;
- nella fase terminale di una patologia incurabile e irreversibile o che a causa di tale patologia siano costretti a sofferenze insopportabili con grave e progressivo peggioramento della qualità della vita.
L’art. 4 descrive il procedimento per poter ottenere l’eutanasia, ossia
- presentare un’istanza scritta ad un medico (medico actuante) in presenza del quale dovrà essere firmata dal richiedente o, qualora lo stesso non sappia firmare o non possa, da una persona maggiorenne;
- entro tre giorni dalla richiesta, il medico verifica la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2 e che la volontà del paziente sia libera, seria e definitiva (la voluntad que él expresa sea libre, seria y firme). Comunicherà poi la sua decisione al paziente e la annoterà nella sua cartella clinica. Se sarà
- affermativa -> dovrà informare il paziente in merito ai trattamenti disponibili, compresi quelli palliativi;
- negativa -> il paziente potrà presentare una nuova richiesta ad un altro medico;
- il richiedente sarà sottoposto ad una visita effettuata da un secondo medico (segundo médico) che valuterà le sue condizioni. In caso di parere
- positivo -> la procedura proseguirà;
- negativo -> la richiesta del paziente sarà sottoposta ad una commissione di tre medici la cui valutazione sarà definitiva;
- ottenuto parere positivo e trascorsi non meno di cinque giorni dall’avvio della procedura, il paziente dovrà riconfermare al primo medico (medico actuante) e dichiarare per iscritto alla presenza di due testimoni - che non possano ottenere alcun beneficio economico dalla sua morte - l’inequivocabile volontà di porre fine alla propria vita;
- espressa l’ultima volontà del paziente, il medico darà esecuzione alla scelta del paziente nei tempi e nel luogo decisi dallo stesso;
- accertato il decesso del paziente, il medico lo comunicherà al Ministero della Salute (Ministerio de Salud Pública), inviando copia della cartella clinica e di tutta la documentazione che attesi l’adempimento alla legge. Potrà essere chiamato a comparire personalmente e se il Ministero ritiene che vi sia stata una grave violazione della procedura (apartamiento grave del procedimiento), né darà comunicazione alla Procura Generale della Nazione (Fiscalía General de la Nación).
L’art. 5 riconosce la revocabilità della scelta (siempre revocable) che non è soggetta ad alcuna formalità e determina la cessazione immediata e l’annullamento della procedura.
L’art. 7 prevede per il personale sanitario la possibilità di esercitare l’obiezione di coscienza (objeción de conciencia), purchè non sia compromessa la fruizione del servizio da parte dei pazienti. Pertanto, l’istituzione sanitaria determinerà chi debba sostituire i soggetti obiettori, garantendo sempre il servizio.
Infine, l’art. 8 introduce una causa di esclusione della responsabilità penale, civile e di qualsiasi altra natura (exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole) nei confronti di coloro che prestino assistenza al suicidio, conformemente alle disposizioni della legge.
Il testo completo della legge è disponibile al seguente link nel box download.