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Spagna: approvata legge organica sull’eutanasia
18 marzo 2021

In data 18 marzo 2021, la Camera dei deputati spagnola ha approvato in via definitiva la legge organica che detta la disciplina generale dell’eutanasia, definendola come un vero e proprio diritto richiedere e ottenere l’aiuto necessario a morire (Ley Orgánica de regulación de la eutanasia).

Numero
122/000020

La legge riconosce, a fronte di una decisione autonoma basata sul consenso informato, il diritto di richiedere e ricevere assistenza per porre fine alla propria vita. I presupposti previsti dalla legge (art. 5) perché ciò sia consentito sono:

  • Nazionalità spagnola o residenza in Spagna;
  • Maggiore età;
  • Capacità di intendere e di volere e essere cosciente al momento della decisione o, in alternativa, aver rilasciato disposizioni anticipate di trattamento;
  • Aver ricevuto adeguate informazioni scritte riguardo la propria situazione clinica e le alternative possibili, comprese le cure palliative;
  • Aver rilasciato due richieste scritte di aiuto a morire, a distanza di almeno 15 giorni l’una dall’altra (salvo particolari casi di necessità e urgenza);
  • Essere affetto da una malattia grave ed incurabile o da una malattia grave, cronica ed invalidante, come definite dalla legge stessa e certificate dai medici competenti;
  • Aver sottoscritto il consenso informato a ricevere la prestazione di aiuto a morire.

La legge contiene la descrizione dettagliata delle procedure da seguire a cura del medico e prevede un doppio sistema di controlli in capo alla commissione di controllo e valutazione competente (Comisión de Control y Evaluación). Le commissioni saranno organi amministrativi creati in ogni comunità autonoma dello Stato, competenti in merito all’attuazione della legge e al rispetto delle procedure, dei requisiti e delle garanzie previste.

In particolare, dopo aver raccolto il consenso del paziente secondo i tempi e i modi stabiliti, la commissione procede ad un controllo preventivo sui requisiti e la storia clinica del paziente, nel minor tempo possibile, al termine del quale può dare la propria approvazione o vietare la procedura (art. 10).

In capo alla commissione è previsto anche un controllo successivo sulla procedura di aiuto a morire: il medico, infatti, deve consegnare due documenti alla commissione, entro 5 giorni dalla morte del paziente, il primo contenente tutti i dati personali relativi al paziente e al medico, il secondo relativo alla storia clinica e alla procedura seguita. La commissione analizza inizialmente solo il secondo documento, per mantenere l’anonimato, e procede alla verifica del primo solo in caso di dubbio: nel caso riscontri delle irregolarità, potrà ordinare al centro sanitario l’apertura di un’investigazione (artt. 12 e 18)

La commissione, inoltre, è competente a ricevere il reclamo del paziente, o chi per esso, qualora il medico abbia rifiutato la prestazione di aiuto a morire con decisione motivata.

La legge specifica che l’aiuto a morire sarà interamente coperto dal sistema sanitario nazionale e l’accesso alla procedura dovrà essere garantito a tutti, nel rispetto della privacy e della riservatezza; consente, infine, ai medici l’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza, specificando che questo non dovrà mai pregiudicare l’accesso e la qualità dell’assistenza.

Si riporta di seguito la struttura della legge, nella sua suddivisione in capi e articoli:

Capo I – Disposizioni generali

  • Art. 1. Oggetto
  • Art. 2. Ambito di applicazione
  • Art. 3. Definizioni 

Capo II – Diritto a richiedere la prestazione di aiuto a morire e requisiti per il suo esercizio

  • Art. 4. Diritto a richiedere la prestazione di aiuto a morire
  • Art. 5. Requisiti per ricevere la prestazione di aiuto a morire
  • Art. 6. Requisiti della richiesta di aiuto a morire
  • Art. 7. Rifiuto della prestazione di aiuto a morire

Capo III – Procedimento per la realizzazione della prestazione di aiuto a morire

  • Art. 8. Procedimento da seguire da parte del medico responsabile in caso di richiesta di aiuto a morire
  • Art. 9. Procedimento da seguire in caso di incapacità di fatto
  • Art. 10. Controllo preventivo della commissione di valutazione e controllo
  • Art. 11. Realizzazione della prestazione di aiuto a morire
  • Art. 12. Comunicazione alla commissione di valutazione e controllo dopo la realizzazione della prestazione di aiuto a morire

Capo IV – Garanzia di accesso alla prestazione di aiuto a morire

  • Art. 13. Garanzia di accesso alla prestazione di aiuto a morire
  • Art. 14. Misure per garantire la prestazione di aiuto a morire da parte dei servizi sanitari
  • Art. 15. Tutela della privacy e della riservatezza
  • Art. 16. Esercizio del diritto di obiezione di coscienza per gli esercenti la professione sanitaria coinvolti nella prestazione di aiuto a morire

Capo V – Commissioni di controllo e valutazione

  • Art. 17. Creazione e composizione
  • Art. 18. Funzioni
  • Art. 19. Dovere di segretezza

Il testo della legge è disponibile nel box download e a questo link.

Beatrice Carminati
Pubblicato il: Giovedì, 18 Marzo 2021 - Ultima modifica: Sabato, 20 Marzo 2021
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