Il 25 marzo 2025 il Parlamento dell’Isola di Man ha approvato l’Assisted Dying Bill 2023, legge in materia di fine vita, che individua le condizioni necessarie al fine di poter accedere a forme di assistenza finalizzate a porre fine alla propria vita.
Isola di Man – Assisted Dying Bill 2023 - legge che disciplina le condizioni per poter accedere a forme di assistenza per porre fine alla propria vita
25 marzo 2025
La legge stabilisce che gli individui a cui sia stata diagnosticata una patologia terminale irreversibile, che presumibilmente porti al decesso entro dodici mesi, possano legalmente ottenere assistenza per porre fine alla loro vita (art. 4, punto 1 e art. 5, punti 1 e 2), purché sussistano le seguenti condizioni:
- la capacità ai sensi del Capacity Act 2023;
- l’intenzione chiara e decisa di porre fine alla propria vita (clear and settled intention to end their own life), raggiunta senza alcuna forma di coercizione, costrizione o influenza indebita (without coercion, duress or undue influence) e sussista nonostante il paziente sia stato informato e abbia compreso la gamma di terapie disponibili, inclusa la possibilità di sottoporsi alle cure palliative;
- la maggior età e l’abituale residenza nell’Isola da almeno 5 anni;
- la registrazione quale paziente presso uno studio di medicina generale nell’isola;
- la manifestazione della sua volontà mediante una dichiarazione conforme al modulo allegato al testo della legge, in presenza di un testimone (witness) che a sua volta controfirmerà la stessa e che non sia un parente, che non sia direttamente coinvolto nella cura della persona e che non otterrà alcun guadagno dall’eventuale morte della persona. Deve essere firmata anche dal medico curante al quale la persona ha chiesto assistenza per porre fine alla propria vita (the attending doctor), il quale non deve essere un parente del paziente e da un altro medico “indipendente” (the independent doctor) che non sia né un parente del paziente, né un parente, un partner o un collega dello stesso studio o della stessa equipe clinica del medico curante (art. 6, punto 1).
Qualora il paziente non possa firmare la dichiarazione, un altro soggetto può firmarla in sua presenza purché tale soggetto non sia né il testimone, né il medico curante, né il medico “indipendente” (art. 6, punto 3).
Inoltre, laddove il medico curante o il medico indipendente a cui sia chiesto di controfirmare la dichiarazione abbiano dubbi sulla capacità della persona che ha manifestato la volontà, possono chiedere ad uno psichiatra il proprio parere in merito a tale capacità (art. 6, punto 8).
La dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento e la revoca non deve essere espressa necessariamente per iscritto (art. 6, punto 13).
La legge prevede che la decisione di procedere alla somministrazione della sostanza prescritta dal medico e la somministrazione stessa spettino unicamente al paziente che intende porre fine alla propria vita (the decision to self-administer an approved substance and the final act of doing so must be taken by the person for whom the approved substance has been prescribed) (art. 7, punto 5).
La legge riconosce altresì la possibilità per il personale sanitario di esercitare il diritto di obiezione di coscienza in forza del quale nessun operatore sanitario può essere obbligato a prendere parte al processo di fine vita a cui intende sottoporsi un individuo. Nel caso in cui un operatore esercitasse tale diritto non può essere licenziato o subire discriminazioni nell’ambito di lavoro (art. 8).
Il testo completo della legge è disponibile al seguente link e nel box download.