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Irlanda – Health (Termination of Pregnancy Services) (Safe Access Zones) Act 2024
7 maggio 2024

Con l’approvazione del Health (Termination of Pregnancy Services) (Safe Access Zones) Act 2024, l’Irlanda introduce un nuovo strumento legislativo pensato per garantire un accesso libero e sicuro ai servizi di interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Questa legge, entrata in vigore il 7 maggio 2024, ha come obiettivo quello di prevenire che pressioni esterne o comportamenti ostili possano interferire con l’erogazione e l’utilizzo di tale trattamento sanitario. Il fulcro della legge è l’istituzione delle “safe access zones”, ovvero zone sicure che si estendono fino a 100 metri dagli ingressi dei presidi sanitari autorizzati.
Questa disposizione si applica a ospedali pubblici, studi di medici di base e specialisti in ginecologia e ostetricia. L’intento è quello di garantire che le persone possano accedere a prestazioni sanitarie delicate in un ambiente rispettoso, privo di minacce, tentativi di dissuasione o pressioni emotive. (articolo 1, rubricato Interpretation)

Numero
13

All’interno dell’articolo 2, rubricato Conduct prohibited in safe access zones, la normativa proibisce:

  • atti idonei a ostacolare o impedire l’accesso ai locali oppure ai servizi, sia fisicamente sia verbalmente (paragrafo 1);
  • comunicazione o distribuzione di materiale che possa influenzare la decisione di accedere o fornire servizi di IVG (paragrafo 2);
  • minacciare, intimidire, seguire o avvicinare ripetutamente chi accede a una struttura sanitaria all’interno di una zona di accesso sicuro, al fine di influenzarne la decisione sull’interruzione di gravidanza (paragrafo 3);
  • fotografare, filmare o registrare chi accede a una struttura sanitaria, se ciò mira o può influenzarne la decisione sull’interruzione di gravidanza (paragrafo 4). Si considera “comunicare materiale al pubblico” l’atto di esporre, diffondere, mostrare o rendere disponibile tale materiale, anche tramite mezzi informatici. (paragrafo 5);
  • Per “condotta”, si intende qualsiasi azione, comprese le dichiarazioni o altre forme di comunicazione. La condotta può consistere in un singolo atto oppure in una serie di atti. (paragrafo 6).

Nell’articolo 3, rubricato Exceptions to section 2, si stabiliscono alcune eccezioni ai divieti posti in essere nell’articolo precedente:

  • È possibile svolgere proteste, attività di advocacy o dissenso lecite di fronte ad una delle due camere dell’Oireachtas a condizione che tali attività non siano rivolte contro una specifica struttura sanitaria o contro persone che vi accedono (paragrafo 1 e 4)
  • È possibile compiere condotte lecite all’interno di un luogo di culto, ossia un edificio destinato al culto religioso e accessibile al pubblico (con o senza pagamento) (paragrafi 2 e 5)
  • I divieti posti dall’articolo 2, non si applicano ai medici o al loro personale quando forniscono servizi sanitari o consulenze sull’IVG, in quanto rientra all’interno delle loro mansioni (paragrafo 3)

All’articolo 4, rubricato Powers of Garda Síochána, si stabilisce che un membro possa emettere un avvertimento nei confronti di chi commette (o rischia di commettere) condotte vietate dall’articolo 2 (paragrafo 1). L’avvertimento deve informare la persona che la condotta è proibita e che deve cessarla altrimenti commetterà un reato (paragrafo 2). L’emissione dell’avvertimento deve essere registrata per iscritto (paragrafo 3). I membri del Garda Síochána possono arrestare, senza mandato, chi viola queste regole (paragrafo 4).
All’articolo 5, rubricato Offences and penalties, invece, si afferma che chi riceve un avvertimento e poi attua le condotte vietate commette un reato (paragrafo 1) ed è punibile, con sentenza sommaria:

  • Per la prima violazione mediante una multa di classe “e” o la reclusione fino ad un mese (paragrafo 3, lett. A)
  • Per la seconda violazione tramite una multa di classe “d” o la reclusione fino a tre mesi (paragrafo 3, lett. B)
  • Per la terza o successive violazioni attraverso una multa di classe “c” o la reclusione fino a sei mesi (paragrafo 3, lett. C)

L’articolo 6, rubricato Review of operation of Act, prevede che il Ministro debba avviare, entro 18 mesi dall’entrata in vigore, una valutazione dell’efficacia della normativa, da svolgersi anche in collaborazione con il Ministro della Giustizia. L’esito sarà oggetto di una relazione scritta da presentare a entrambe le Camere.
Inoltre, si stabilisce che la legge Health (Termination of Pregnancy Services) (Safe Access Zones) Act 2024 è entrata in vigore mediante spese coperte dai fondi dall’Oireachtas approvati dal Ministro per la spesa pubblica (articolo 7 rubricato Expenses).

Il testo completo della legge è disponibile al seguente link e nel box download.

Sara Cavallet
Pubblicato il: Martedì, 07 Maggio 2024 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Ottobre 2025
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