Vai menu di sezione

UK - High Court (Business and Property Courts) - Ninian v. Findlay: assistenza al suicidio e diritti successori
21 febbraio 2019

La High Court of England and Wales ha deciso di non applicare la c.d. forfeiture rule (una regola che impedisce a chi ha illegalmente favorito, incoraggiato, consigliato o procurato la morte di un soggetto di approfittare dei benefici derivanti dalla morte dello stesso) a favore di Mrs. Ninian, una vedova che aveva aiutato il marito ad accedere alla pratica di suicidio assistito in Svizzera.

Numero
[2019] EWHC 297 (Ch)
Anno
2019

Il caso in questione riguarda la richiesta di Mrs. Ninian, accusata di aver posto in essere una condotta in grado di incoraggiare o assistere il marito al suicidio, alla High Court of England and Wales di inibire l’applicazione del paragrafo n. 2 del Forfeiture Act che introduce la regola per cui chi ha illegalmente favorito, incoraggiato, consigliato o procurato la morte di un soggetto (“aided, abetted, counselled or procured the death of that other”) non può approfittare dei benefici derivanti dalla morte dello stesso.

Al signor Alex Ninian è stata diagnosticata nel 2013, all’età di 80 anni, la paralisi sopranucleare progressiva (PSP) una malattia neurodegenerativa che comporta atrofia a livello del mesencefalo e altre strutture cerebrali.

Nel novembre del 2017, quando la malattia aveva raggiunto le sue fasi finali, la stessa aveva pregiudicato in modo significativo le abilità motorie del signor Ninian fino ad intaccarne la capacità di muovere gli occhi e deglutire autonomamente. Di conseguenza, il signor Ninian aveva cercato autonomamente e senza aiuto della moglie (“without his wife knowledge and assistance”) di avviare le procedure presso la clinica Dignitas in Svizzera per ottenere una morte assistita.

La signora Ninian, una volta venuta a conoscenza della ferma volontà del coniuge di portare a termine la procedura presso la clinica Dignitas, aveva ripetutamente cercato di dissuaderlo dal tentativo di completare gli steps necessari per sottoporsi al suicidio assistito, come dimostrato dalla lettera del Dr. Jonathan Martin, “Consultant in Palliative Medicine”. Mrs Ninian si è così limitata a aiutare il marito a compiere alcuni adempimenti burocratici come ottenere la disponibilità di una copia autentica del certificato di nascita del signor Ninian, del suo certificato di matrimonio e dei records medici oltre che l’effettuazione di un pagamento tramite bonifico bancario alla clinica Dignitas.

Nonostante non vi sia stata la somministrazione diretta da parte della moglie delle sostanze che hanno portato alla morte del signor Ninian tuttavia, risulta chiaro che senza di lei, non sarebbero stati possibili lo spostamento in Svizzera né le tre visite mediche a cui si è sottoposto il signor Ninian presso la clinica Dignitas. Si tratta di comportamenti che, come ribadito nel precedente giurisprudenziale House of Lords in R (Purdy) v Director of Public Prosecutions [2010] integrano la section 2 del Sucide Act che prevede espressamente la “Criminal liability for complicity in another’s suicide”

(1) Una persona commette un crimine se: (…)

(a) compie un atto capace di incoraggiare o assistere il suicidio o tentato suicidio di un’altra persona

La Corte, tuttavia, alla luce della mancanza del requisito essenziale dell’“interesse pubblico” a perseguire il reato di assistenza al suicidio – come evidenziato dal Crown Prosecution Service –  e in considerazione del fatto che Mrs Ninian sia stata pienamente mossa da compassione e abbia cercato di dissuadere più volte il marito dal compiere il suicidio assistito dando prova di una “recluctant assistance”, ha deciso di esercitare il proprio potere di garantire “full relief” e fare in modo che Mrs Ninian subentrasse in modo legittimo nella proprietà degli asset ereditati dal marito, come disposto dal testamento di quest’ultimo. Infatti, come dimostrato durante una visita medica compiuta da un medico specialista, il de cuius risultava pienamente capace d’agire e dunque cosciente e consapevole nel momento della redazione dell’atto di ultima volontà. Grazie al provvedimento della corte, la vedova, nominata come unico erede ha potuto acquisire la proprietà di un patrimonio di 1.8 milioni di sterline.

Nel box download il testo integrale della sentenza.

Gabriele Ceraolo
Pubblicato il: Giovedì, 21 Febbraio 2019 - Ultima modifica: Lunedì, 02 Settembre 2019
torna all'inizio