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Spagna - Tribunal Constitucional - Recurso de Amparo núm. 145/2015: obiezione di coscienza del farmacista e “pillola del giorno dopo”
25 giugno 2015

Con una sentenza del 25 giugno 2015, il Tribunal Constitucional spagnolo ha riconosciuto – seppur a fronte di tre votos particulares – un amparo in favore di un farmacista, che, non avendo rifornito la sua farmacia di preservativi e della cd. “pillola del giorno dopo” per motivi di obiezione di coscienza, era stato condannato a una multa (3.300 euro) per non avere garantito nel proprio esercizio la presenza minima di farmaci e prodotti sanitari prevista dalla legge.

Numero
RTC\2015\145
Anno
2015

Il farmacista afferma che la sanzione pecuniaria abbia violato il proprio diritto all’obiezione di coscienza, il quale deriva dal diritto alla libertà ideologica (art. 16.1 Costituzione spagnola), oltre che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24.1), per arbitrarietà e irragionevolezza della motivazione.

Soffermandosi sul primo motivo del ricorso – la violazione del diritto all’obiezione di coscienza – il TC riconosce che il caso offre la possibilità di affrontare per la prima volta la questione che la richiesta del ricorrente solleva: la valutazione di bilanciamento tra il diritto all’obiezione di coscienza e l’obbligo di disporre di una fornitura minima del prodotto in questione, come previsto dalla legge.

Dopo avere ribadito che l’obiezione di coscienza è espressione del diritto fondamentale alla libertà ideologica e religiosa e che, tenuto conto che dall’assenza di unanimità scientifica sui possibili effetti abortivi della “pillola del giorno dopo” deriva un “ragionevole dubbio” sulla produzione di tali effetti, il TC riconosce l’esistenza di una “finalità comune”, pur con le differenze quantitative e qualitative, tra la partecipazione dei medici alla interruzione volontaria di gravidanza e la fornitura da parte del farmacista dei prodotti menzionati, quando ciò possa porsi in conflitto con la concezione che il farmacista attribuisce al diritto alla vita.

Il TC non nega la necessità di valutare se tale impostazione possa porsi in conflitto con il concomitante obiettivo di tutelare altri diritti o interessi, quali il diritto della donna alla salute sessuale e riproduttiva, al quale si accompagna il dovere giuridico di offrire la prestazione e dal quale deriva il diritto alle prestazioni sanitarie e farmaceutiche previste dall’ordinamento, tra le quali sono comprese anche l’accesso alla IVG e ai farmaci anticoncezionali autorizzati. Tuttavia, i giudici che hanno aderito alle motivazioni della sentenza ritengono che, nel caso concreto, il comportamento del farmacista non abbia “ostacolato” l’accesso della donna alla prestazione, in quanto l’ubicazione della farmacia consentiva agevolmente di reperire il farmaco presso altri esercizio.

Infine, il TC riconosce che, alla luce del fatto che le norme del codice deontologico dei farmacisti di Siviglia riconoscono espressamente il diritto all’obiezione di coscienza e che il ricorrente era iscritto al registro corrispondente, quest’ultimo abbia agito nella legittima aspettativa (“légitima confianza”) di esercitare un diritto, la cui esistenza non è stata negata dall’amministrazione sanzionatrice.

Pertanto, alla luce del bilanciamento dei diritti e interessi in gioco, il TC afferma che la sanzione inflitta al farmacista per non avere assicurato la presenza di una fornitura minima della “pillola del giorno dopo” viola il diritto alla libertà ideologica garantito dall’art. 16.1 CE, tenuto conto delle concrete circostanze e caratteristiche del caso di specie.

Il testo della sentenza è reperibile a questo link  e disponibile nel box download.

Il testo dei votos particulares: Adela Asua Batarrita Fernando Valdés Dal-Ré Andrés Ollero Tassara .

Un commento di Davide Paris sul sito DPCE.

Simone Penasa
Pubblicato il: Giovedì, 25 Giugno 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 12 Giugno 2019
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