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Germania - Bundesverfassungsgericht - sent. 16 dicembre 2021: allocazione delle risorse in emergenza sanitaria e obblighi del legislatore
28 dicembre 2021

La Corte costituzionale federale tedesca ha affermato il dovere del legislatore di garantire che siano efficacemente impedite tutte le discriminazioni sulla base della disabilità nella distribuzione delle risorse di terapia intensiva durante la pandemia.

Numero
1 BvR 1541/20
Anno
2021

Il Verfassungsbeschwerde è stato sollevato da nove ricorrenti che, soffrendo di condizioni di disabilità e comorbidità, temevano di poter essere svantaggiati nell’assegnazione di risorse sanitarie in situazioni di estrema scarsità dovute dalla attuale pandemia. Dopo aver respinto domanda di ingiunzione temporanea presentata in via d’urgenza nel luglio 2020, la Corte costituzionale federale è tornata a esprimersi sulla questione principale.

 

Il ricorso era volto a chiedere alla Corte di dichiarare l’incostituzionalità di un’omissione legislativa. I ricorrenti sostenevano che le loro comorbidità e disabilità potessero essere un fattore di svantaggio nell’assegnazione di risorse di terapia intensiva in una situazione di estrema scarsità. In mancanza di un intervento del legislatore, le raccomandazioni delle società scientifiche non sarebbero adatte a impedire eventuali discriminazioni sulla base della disabilità.

 

La Corte Costituzionale Federale ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato.

 

I giudici costituzionali hanno confermato l’ammissibilità del ricorso, fondata sull’esistenza di un rischio concreto, diretto e attuale, di una possibile violazione del diritto fondamentale dei ricorrenti a non essere discriminati sulla base delle loro disabilità. Infatti, ai sensi dell’articolo 3(3) frase 2 della Legge Fondamentale, il legislatore ha il dovere di offrire protezione giuridica contro i trattamenti discriminatori. Tuttavia, nella permanenza dell’omissione legislativa, i criteri di allocazione delle risorse dettati dalle società scientifiche lasciavano aperta la possibilità che si verificassero situazioni discriminatorie.

 

Per quanto riguarda la fondatezza, la Corte ha affermato che la pandemia determina un bisogno particolarmente pronunciato di protezione delle persone con disabilità o comorbidità, a fronte del quale il dovere di proteggere si traduce in un mandato concreto di attuare misure efficaci volte a garantire la protezione giuridica contro possibili discriminazioni nell’allocazione delle risorse sanitarie divenute scarse.

Questo dovere concreto di protezione è da considerare violato se le misure di protezione non sono state affatto prese, se sono palesemente inadatte o se sono insufficienti a raggiungere la soglia di protezione necessaria. Inoltre, il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità nelle modalità di adempimento degli obblighi di protezione dei diritti fondamentali.

Analizzando il caso concreto, la Corte ha confermato il rischio che i criteri di allocazione di risorse di terapia intensiva in situazione di scarsità possano andare a particolare svantaggio dei pazienti con disabilità e comorbidità. Le raccomandazioni dell'Associazione Interdisciplinare Tedesca per la Medicina Intensiva e d’Emergenza (DIVI), infatti, non offrono una protezione sufficiente contro possibili situazioni di discriminazione sulla base della disabilità. Oltre a non essere giuridicamente vincolanti, le linee guida rischiano di assegnare una priorità inferiore alle persone con aspettativa di vita più breve o con prospettiva clinica di successo inferiore. La Corte costituzionale federale ha pertanto dichiarato di considerare tali raccomandazioni come una “porta d’ingresso per la discriminazione delle persone con disabilità”.

L’omissione legislativa crea, pertanto, un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali dei pazienti con disabilità o comorbidità, al quale il legislatore ha il dovere di rimediare statuendo efficaci misure di protezione giuridica.

La Corte ha tuttavia sottolineato che l’adempimento di questo compito di protezione è soggetto a un ampio margine di apprezzamento. Sta, infatti, al legislatore valutare la situazione e decidere come soddisfare in concreto l’obbligo derivante dall’articolo 3(3)frase 2 della Legge fondamentale.

I giudici hanno ricordato al legislatore che le misure dovranno prendere in considerazione la limitatezza delle capacità umane e materiali del sistema sanitario e la necessità di tutelare i diritti fondamentali di tutte le persone interessate. Inoltre, la Corte ha ricordato che il legislatore deve rispettare la responsabilità ultima del personale medico per le valutazioni che richiedono competenza ed esperienza clinica.

Date queste premesse, il legislatore potrà decidere se stabilire criteri che soddisfino le esigenze sostanziali della costituzione, dare delle indicazioni procedurali o intervenire sulla formazione del personale di terapia intensiva. Ad ogni modo, spetterà al legislatore decidere quali misure siano appropriate al fine di attuare il dovere concreto di protezione contro le discriminazioni sulla base della disabilità.

Il testo della pronuncia è disponibile nel box download e a questo link

Irene Domenici
Pubblicato il: Martedì, 28 Dicembre 2021
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