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Francia - Conseil d’État - Avis contentieux: anonimità del donatore e diritto a conoscere le proprie origini genetiche
13 giugno 2013

Il Conseil d’État, interrogato ai sensi dell’art. L.113-1 del Code de justice administrative da un Tribunale amministrativo circa questioni di diritto nuove che presentano «difficultés sérieuses et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges», si è pronunciato il 13 giugno affermando che la regola dell'anonimato del donatore di gameti, sancita dal codice della santé publique, dal codice civile e dal codice penale, è compatibile con gli artt. 8 e 14 della CEDU.

Anno
2013

In particolare, i ricorrenti – nati da PMA eterologa – lamentavano da un lato l'incompatibilità con la Convenzione EDU del divieto previsto dal codice civile e dal Code de la santé publique di ottenere dati non identificativi di carattere medico relativi al donatore («les dispositions de l’article 16-8 du code civil et de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique sont incompatibles avec les articles 8 et 14 de la CESDH, en ce qu’elles s’opposent à la communication, au bénéfice du receveur d’un don de gamètes, de données non identifiantes à caractère médical concernant l’auteur de ce don») e, dall'altro, l'incompatbilità delle previsioni che vietano la comunicazione di dati identificativi con l'art. 8 della CEDU («les dispositions de l’article 16-8 du code civil, de l’article 511-10 du code pénal et des articles L. 1273-3 et L. 1211-5 du code de la santé publique sont incompatibles avec l’article 8 de la CESDH, en ce qu’elles s’opposent à la communication au bénéfice du receveur d’un don de gamètes de données identifiantes concernant l’auteur du don»).

Il Conseil d’État è chiamato dunque a rispondere a due distinte domande:

1. se il divieto legislativamente posto per il beneficiario di una donazione di gameti di conoscere dati non identificativi di carattere sanitario relativi al donatore sia incompatibile con gli artt. 8 e 14 ddella CEDU poiché costituirebbe una limitazione eccessiva del diritto alla vita privata che comprenderebbe «le droit pour ceux-ci d’accéder aux informations pertinentes leur permettant d’évaluer les risques pour leur santé et de prendre, le cas échéant, les mesures pour s’en prémunir», e potrebbe creare una disparità di trattamento tra figli concepiti mediante ivf eterologa e tutti gli altri.

2. se il divieto «générale et absolue» posto dalla legge di comunicare al beneficiario della donazione di gameti informazioni che permettano di identificare il donatore «sans prévoir et organiser de dérogation à cette règle notamment dans le cas où ce dernier ainsi que la famille légale du demandeur, donneraient leur consentement à la transmission de ces données» sia compatibile con l’art. 8 della CEDU, poiché potrebbe costituire «une atteinte excessive au droit des enfants ainsi conçus au respect de leur vie privée, qui implique le droit de ceux-ci à la connaissance de leurs origines».

In riferimento ai dati non identificativi il Conseil d’État ha rilevato che la regola deducibile da Code de la santé publique, codice civile e codice penale vieta la comunicazione di informazioni non identificative relative al donatore, fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge. Il legislatore è intervenuto con gli art. L. 1244-6 e L. 1131-1-2 del Code de la santé publique prevedendo due ipotesi di comunicazione dei dati: un medico può accedere alle informazioni mediche non identificative del donatore nel caso in cui si manifesti una situazione di necessità terapeutica per un bambino concepito mediante pma; l’altra ipotesi è che la comunicazione delle informazioni derivi da una diagnosi di malattia genetica grave, per la quale si possa intervenire con misure di prevenzione o terapeutiche, in un soggetto donatore.

Il Consiglio ha ritenuto che le eccezioni previste per legge siano compatibili con il margine di apprezzamento statale, realizzando un corretto bilanciamento fra le esigenze di tutela della salute del beneficiario della donazione di gameti e il diritto alla vita privata del donatore. Non vi sarebbe inoltre disparità di trattamento tra i bambini nati a seguito di donazione e gli altri, poiché «il n’existe pas, pour ces autres enfants, un droit à l’accès à des données non identifiantes de nature médicale». In conclusione sul punto «les règles d’accès aux données non identifiantes de nature médicale fixées par le code la santé publique et le code civil ne sont pas, en l’état des connaissances médicales et des nécessités thérapeutiques, incompatibles avec les stipulations de l’article 8 de cette convention».

In riferimento ai dati identificativi il Conseil d’État ha rilevato che la regola dell'anonimato del donatore risponde all'obiettivo di tutelare la vita privata del donatore e della sua famiglia. Il Consiglio ha precisato che tale regola, pur ponendosi in contrasto con un comprensibile bisogno di informazione, non costituisce di per sé una violazione del diritto alla via privata del concepito. Stante la delicatezza delle questioni morali coinvolte e l'assenza di consensus fra gli Stati membri del sistema CEDU, il legislatore francese non avrebbe superato il margine di apprezzamento nell'individuare il punto di equilibrio fra esistenti esigenze contrastanti.Il legislatore «a établi un juste équilibre entre les intérêts en présence» e il divieto «n’est pas incompatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales».

Il testo dell’Avis del Conseil d’État nel box download.

Qui un breve commento comparso su La Revue des Droits de l'Homme.

Marta Tomasi
Pubblicato il: Giovedì, 13 Giugno 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 05 Giugno 2019
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