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Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - MC e altri c. Italia: indennità integrativa speciale per trasfusioni con sangue infetto
3 settembre 2013

La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per la violazione degli articoli 6 e 14 CEDU, nonché dell'art. 1, prot. 1, nei casi di infezioni provocate da trasfusioni di sangue o emoderivati, secondo quanto previsto dalla l. n. 210/1992.

Numero
ric. n. 5376/11
Anno
2013

La pronuncia della Corte EDU ha origine da un ricorso presentato da 162 persone che hanno contratto una patologia a causa di trasfusioni di sangue o somministrazioni di emoderivati infette.

Secondo la legge n. 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), tali persone hanno diritto a un indennizzo, composto di un assegno e di un'indennità integrativa speciale; la Corte di Cassazione ha stabilito prima (sent. n. 15894/2005) che entrambe le parti dell'indennizzo devono essere sottoposte ad un adeguamento in ragione del tasso annuo d'inflazione e ha poi (sent. n. 21703/2009) mutato orientamento, affermando che solo l'assegno di base (e non l'indennità integrativa speciale) deve essere soggetto ad aggiornamento.

Con il decreto legge n. 78/2010, il Governo ha bloccato l'adeguamento al tasso di inflazione dell'assegno integrativo; su tale norma è intervenuta la Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del decreto legge, poiché il mancato adeguamento al tasso annuo d'inflazione dell'indennità integrativa speciale comporta una violazione del principio di uguaglianza, in relazione a diverse patologie (C. cost., sent. n. 293/2011).

I profili portati all'attenzione della Corte EDU riguardano:

a. la violazione degli artt. 6 e 13 CEDU: attraverso il decreto legge, il Governo sarebbe intervenuto in una materia riservata alla discrezionalità politica del legislatore e avrebbe determinato gravi conseguenze sui processi pendenti relativi al riconoscimento dell'indennità e alla sua quantificazione.

b. la violazione dell'art. 1 del protocollo 1, in quanto il mancato aggiornamento dell'importo dell'indennità integrativa speciale comporta la sua progressiva perdita di valore, oltre al fatto che il suo stesso importo equivale al 90% dell'intero indennizzo.

c. la violazione dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), in relazione all'art. 2 CEDU.

Si riportano di seguito i passaggi principali della sentenza, il cui testo completo, in lingua francese, è disponibile nel box download.

Sulla violazione degli artt. 6 e 13 CEDU

La Corte EDU osserva che, nonostante con la sentenza n. 293/2011 della Corte costituzionale sia stata dichiarata l'illegittimità del d.l. n. 78/2010, gli effetti negativi del provvedimento sulla posizione dei ricorrenti non hanno subito variazioni (i ricorrenti non hanno cioè ottenuto l'aggiornamento dell'indennità integrativa speciale). La mancata ottemperanza, da parte delle istituzioni italiane, alla pronuncia della Consulta determina la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo (art. 6 CEDU).

Sulla violazione dell'art. 1 Prot. 1

Pur riconoscendo che il d.l. n. 78/2010 sia stato adottato meramente per perseguire l'interesse generale al risparmio della spesa pubblica, la Corte EDU ricorda che tale interesse deve essere bilanciato anche con i diritti individuali riconosciuti dalla Convenzione. A causa di tale provvedimento, le persone che si erano viste riconoscere in sede giurisdizionale il diritto all'aggiornamento della propria indennità non sono riuscite ad ottenere l'esecuzione della sentenza, oppure si sono trovate ad essere deprivate di un diritto riconosciuto da un giudice.

Dal momento che, inoltre, l'importo dell'indennità integrativa speciale costituisce il 90% dell'intero indennizzo e che tali somme sono mirate al pagamento delle spese mediche dei ricorrenti, la Corte EDU afferma che l'adozione del d.l. n. 78/2010 ha imposto un onere anormale ed eccessivo sui ricorrenti ed ha pertanto interferito in modo sproporzionato anche con il loro diritto a godere della propria proprietà (art. 1 prot. 1).

Sulla violazione dell'art. 14 CEDU

Nonostante la Corte costituzionale avesse riconosciuto la violazione del principio d'eguaglianza da parte del d.l. n. 78/2010, la sentenza non ha prodotto alcun effetto sulla situazione individuale dei ricorrenti. La Corte EDU riconosce, pertanto, che anche la mera adozione del decreto legge limitativo dell'aggiornamento dell'indennità integrativa speciale abbia determinato la violazione del divieto di discriminazione.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 03 Settembre 2013 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
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