Vai menu di sezione

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - IVINOVIĆ v. CROATIA: capacità legale e disabilità
18 settembre 2014

La Corte EDU ha condannato la Croazia per violazione dell’art. 8 CEDU in un caso relativo all’accertamento dell’incapacità di un soggetto disabile.

Numero
ric. n. 13006/13
Anno
2014

La ricorrente, nata nel 1946, soffre di una paralisi cerebrale ed è costretta su una sedia a rotelle. Nel 1968 venne privata della capacità di agire a causa della sua infermità e del suo ritardo mentale, ma nel 1979 una sentenza della Corte municipale di Zagabria ripristinava pienamente la sua capacità. Nel 2009, il servizio locale di assistenza sociale presentava un ricorso per chiedere che venisse limitata la capacità della ricorrente, al fine di impedirle di disporre dei propri beni. Si documentava la richiesta sostenendo che la situazione della donna era peggiorata in seguito a un intervento chirurgico del 2008 e che la stessa aveva gestito le proprie sostanze in modo irrazionale.

A fronte dell’opposizione della donna, che sosteneva di aver amministrato in coscienza i propri averi, la relazione psichiatrica commissionata dalla Corte concludeva per la non completa capacità di provvedere ai propri bisogni, diritti e interessi: «We therefore consider that the application for deprivation of the respondent’s legal capacity as regards disposing of her money and assets and as regards taking decisions about her medical treatment, is appropriate».

Con decisione del 21.10.2010 la Corte municipale di Zagabria stabiliva che la donna doveva essere parzialmente privata della capacità di agire, basandosi principalmente sulle relazioni psichiatriche depositate in giudizio. La ricorrente presentava quindi un appello, contestando la decisione di primo grado. L’appello veniva però rigettato sulla base della relazione psichiatrica già depositata in giudizio. La ricorrente presentava quindi un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale. Anche questo veniva rigettato con sentenza del 13.06.2012.

Sulla violazione dell’art. 8 CEDU. La ricorrente lamenta che i procedimenti giurisdizionali volti alla limitazione della sua capacità di agire hanno violato il suo diritto al risetto della vita privata.

Secondo la Corte, in termini generali, la privazione (anche parziale) della capacità di agire costituisce un’interferenza nella vita privata del soggetto, ma in riferimento al caso di specie, è necessario valutare se le ragioni addotte per giustificare tale interferenza possono essere considerate rilevanti e sufficienti e se il procedimento adottato per giungere alla decisione ha rispettato i diritti della ricorrente.

«It must be borne in mind that the national authorities have the benefit of direct contact with all the persons concerned. It follows from these considerations that the Court’s task is not to substitute itself for the domestic authorities in the exercise of their responsibilities regarding deprivation of legal capacity, but rather to review, in the light of the Convention, the decisions taken by those authorities in the exercise of their power of appreciation».

Secondo la Corte, la limitazione della capacità di agire (che nel caso specifico riguardava atti patrimoniali e decisioni concernenti i trattamenti medici cui sottoporsi) va configurata come una misura particolarmente delicata, che può essere adottata solo in circostanze eccezionali. Per tale ragione, le corti interne investite di queste decisioni devono prendere attentamente in considerazione tutti i fattori rilevanti per garantire il rispetto dei diritti derivanti dall’art. 8 CEDU.

«The Court notes that the decision to partly deprive the applicant of her legal capacity relied to a decisive extent on the report drawn up by two psychiatrists. The Court is aware of the relevance of medical reports concerning persons suffering from impairment to their mental faculties and agrees that any decision based on an assessment of a person’s mental health has to be supported by relevant medical documents. However, it is the judge and not a physician who is required to assess all relevant facts concerning the person in question and his or her personal circumstances. It is the function of the judge conducting the proceedings to decide whether such an extreme measure is necessary or whether a less stringent measure might suffice. When such an important interest for an individual’s private life is at stake a judge has to carefully balance all relevant factors in order to assess the proportionality of the measure to be taken. The necessary procedural safeguards require that any risk of arbitrariness in that respect is reduced to a minimum».

Con riguardo allo stato di salute della donna, la Corte osserva che i giudici interni non hanno preso in considerazione elementi relativi alla capacità della ricorrente di prendere decisioni circa la propria salute. Anche con riguardo all’asserità incapacità di disporre dei propri beni, i giudici di Strasburgo sottolineano che non è possibile ravvisare nelle motivazioni delle corti interne alcuna indagine ulteriore rispetto alle relazioni psichiatriche che sia utile a comprovare la capacità o l’incapacità della ricorrente di amministrare le proprie sostanze.

Pertanto la Corte ravvisa, all’unanimità, una violazione dell’art. 8 CEDU da parte delle autorità croate: «The Court therefore finds that the national courts, in depriving partially the applicant of her legal capacity, did not follow a procedure which could be said to be in conformity with the guarantees under Article 8 of the Convention».

Lucia Busatta
Pubblicato il: Giovedì, 18 Settembre 2014 - Ultima modifica: Lunedì, 10 Giugno 2019
torna all'inizio