La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha stabilito che la mancanza di una disciplina del suicidio medicalmente assistito non configura una violazione del diritto alla vita privata di cui all’art. 8, CEDU da parte dello Stato.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Daniel Karsai v. Ungheria – l’impossibilità di ricorrere al suicidio medicalmente assistito non configura una violazione dell’art. 8, CEDU
2 settembre 2024
Il signor D.K., cittadino ungherese affetto da SLA, malattia degenerativa, intende avvalersi di una forma di suicidio medicalmente assistito, ricorrendo all’intervento di una terza persona, al fine di porre fine alle proprie sofferenze finché conserva l’integrità psico-fisica.
La legislazione ungherese non ammette né l’eutanasia, né il suicidio medicalmente assistito e prevede una sanzione penale nei confronti di chiunque agevoli tale proposito anche se attuato all’estero.
Il ricorrente sarebbe così costretto ad attendere il momento del decesso, causato dalla malattia, obbligato ad una condizione di “angoscia esistenziale” (existential dread) che egli considera umanamente intollerabile e inaccettabile.
Egli ritiene che la legislazione ungherese, sancendo l’impossibilità di anticipare il momento della propria morte attraverso il suicidio medicalmente assistito, violi il diritto alla sua vita privata di cui all’art. 8 CEDU.
La Corte anzitutto precisa che ai sensi dell’art. 8 CEDU, gli Stati non possono interferire nell’esercizio dei diritti da parte dei cittadini, salvo che la limitazione sia prevista dalla legge e sia necessaria in quanto posta a salvaguardia dell’assetto di valori che costituiscono il fondamento di una società democratica.
La Corte osserva che, ancorché molti Stati stiano depenalizzando il suicidio medicalmente assistito, non è ravvisabile un obbligo di garanzia di accesso all’aiuto medico a morire da parte degli Stati in nessun documento giuridico internazionale. Alla luce di questa considerazione, della delicatezza delle questioni etico-morali, delle implicazioni sociali e dei rischi connaturati nelle scelte di fine vita, la Corte riconosce che gli Stati abbiano un ampio margine di apprezzamento e di intervento in tale ambito, se pur non illimitato e passibile di controllo giurisdizionale.
La Corte, quindi, dopo aver asserito che il divieto previsto dalla legge ungherese non contrasta con la Convenzione e persegue finalità legittime, tra le quali la tutela della vita degli individui vulnerabili, ha valutato il corretto esercizio della discrezionalità legislativa in materia da parte dello Stato.
La Corte rileva che, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe potuto dare attuazione alla propria decisione di anticipare il momento della morte rifiutando di sottoporsi alla respirazione artificiale e affidandosi alle cure palliative di cui avrebbe potuto beneficiare. La sua personale, libera e insindacabile scelta di non procedere in tal senso, non fa sorgere in capo allo Stato l’obbligo di legalizzare l’aiuto medico a morire.
Dunque, considerato il margine di apprezzamento riconosciuto in materia agli Stati e, nella fattispecie concreta, la possibilità di rifiutare trattamenti di sostegno vitale e l’accessibilità alle cure palliative, la Corte reputa che la scelta legislativa di sanzionare penalmente il suicidio medicalmente assistito non sia sproporzionata e non ravvisa alcuna violazione dell’art. 8 CEDU da parte delle autorità nazionali.
Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.