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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Botoyan v. Armenia: accertamento della responsabilità medica e risarcimento del danno non patrimoniale
8 febbraio 2022

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Armenia, che non ha garantito i rimedi giudiziali adeguati attraverso i quali la vittima di un caso di malasanità possa far valere il suo diritto ad essere risarcita.  

Numero
5766/17
Anno
2022

La decisione riguarda un caso di responsabilità medica che coinvolge una donna armena affetta da osteomielite, la quale subisce menomazioni fisiche permanenti a seguito di un intervento chirurgico.

La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8 CEDU alla luce dell’assenza di linee guida nazionali che regolino adeguatamente le procedure chirurgiche, e dell’inefficienza del sistema giudiziario che ha determinato l’impossibilità di ottenere un risarcimento per il danno provocatole dall’ospedale.

La Corte EDU ribadisce che in capo agli stati vi è una obbligazione positiva che impone l’adozione di un sistema normativo che garantisca non solo l’applicazione, da parte degli ospedali pubblici e privati, di misure in grado di proteggere l’integrità fisica dei pazienti, ma anche la possibilità in concreto di far valere in giudizio il diritto di essere risarciti in caso di negligenza medica.

Pur riconoscendo che l’Armenia difetta di una regolamentazione appropriata nell’ambito delle procedure chirurgiche, che nel caso di specie si riscontra nel fatto che il medico operante fosse un chirurgo generale e non uno specialista in chirurgia ortopedica-traumatologica, non viene rilevata una violazione della Convenzione, infatti l'operazione subita dalla ricorrente risulta essere stata eseguita correttamente. La mera inadeguatezza delle norme vigenti, afferma la Corte EDU, non è sufficiente per poter dichiarare l’incompatibilità con le disposizioni della CEDU, ma è necessario dimostrare che l'assenza di previsioni più severe abbia causato o favorito il danno subito dall’individuo.

Per quanto concerne il secondo motivo di doglianza, i giudici di Strasburgo notano che la parte appellante non ha potuto ricorrere a un rimedio di tipo disciplinare, non essendo istituito a livello nazionale un organo apposito. In aggiunta, secondo quanto dispone il Codice civile, il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso solo qualora sia lo Stato, ovvero un ente pubblico o territoriale, a cagionare il danno stesso. Non essendo gli ospedali pubblici qualificati dalla legge armena come apparati statali, in concreto non risulta un rimedio efficace in sede civile.

Sebbene la ricorrente abbia potuto agire in sede penale, il comportamento antigiuridico del chirurgo, e il nesso di causalità tra il danno e la negligenza, non sono stati provati, e inoltre si riscontra che nel corso del procedimento le indagini sono state svolte in modo incompleto e poco accurato.

Per queste ragioni la Corte EDU dichiara la riscontrata violazione dell’art. 8, e condanna l’Armenia al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte ricorrente.

Il testo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download. 

Giulia Alessi
Pubblicato il: Martedì, 08 Febbraio 2022 - Ultima modifica: Mercoledì, 31 Agosto 2022
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