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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Affaire X c. Italia: riconoscimento del rapporto di filiazione tra minore e madre intenzionale in coppia omogenitoriale
9 ottobre 2025

La Corte EDU ha stabilito che l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita di un minore, nato in Italia nel 2018 a seguito di procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero, nella parte in cui incide sulla madre intenzionale, non integra una violazione dell’art. 8 CEDU, ritenendo sufficiente, all’epoca dei fatti, la possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari.

Numero
ric. n. 42247/2023
Anno
2025

I fatti di causa riguardano X, nato in Italia nel 2018 a seguito di procreazione medicalmente assistita praticata in Spagna da una coppia di donne. Inizialmente, l’atto di nascita riportava entrambe le madri, biologica e intenzionale; tuttavia, su iniziativa del Pubblico Ministero, la trascrizione era stata annullata perché la normativa allora vigente non consentiva il riconoscimento di un genitore non biologico dello stesso sesso (art. 8 legge 19 febbraio 2004, n. 40, recentemente dichiarato illegittimo a seguito della sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale).

Il tribunale, la Corte d’appello e infine la Cassazione (sent. n. 23257/2023) hanno confermato l’illegittimità del riconoscimento dello status genitoriale della madre intenzionale in assenza di una specifica previsione legislativa, richiamando la giurisprudenza consolidata sul tema.
La Corte di cassazione ha ritenuto che la tutela dell’interesse del minore fosse adeguatamente garantita dalla possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari, istituto ritenuto idoneo a instaurare un legame giuridico con il genitore intenzionale, dato che “con le sentenze nn. 32 del 2021 e 79 del 2022, la Corte costituzionale ha ampliato gli effetti della misura di «adozione in casi particolari», riconoscendo un vincolo di parentela con la famiglia dell’adottante anche in tali casi.” (§ 25)

Il ricorrente ha quindi denunciato una violazione dell’articolo 8 CEDU di fronte ai giudici di Strasburgo, lamentando la perdita, a distanza di oltre cinque anni dalla nascita, del rapporto di filiazione con la madre intenzionale, con conseguente compromissione della propria identità personale e familiare. Secondo il ricorrente, la trascrizione dell’atto di nascita costituiva l’unica tutela effettiva, mentre la mera possibilità di ricorrere all’adozione non garantiva una protezione adeguata, in considerazione delle tempistiche e del fatto che l’iniziativa spetta esclusivamente al genitore intenzionale.

La Corte ha ritenuto applicabile l’articolo 8 della Convenzione sia sotto il profilo della vita privata, in quanto la filiazione costituisce un elemento essenziale dell’identità personale del minore, sia sotto il profilo della vita familiare, essendo pacifica l’esistenza di una vita familiare de facto tra il minore e le due donne fin dalla nascita (§ 63).

La Corte ha poi ricordato che, essendo in gioco un aspetto fondamentale dell’identità di una persona, il margine di apprezzamento degli Stati è ristretto quanto al principio del riconoscimento della filiazione, ma resta più ampio con riferimento ai mezzi attraverso cui tale riconoscimento è assicurato (§ 67). La Corte ha osservato che, al momento dei fatti, il diritto italiano (in particolare l’art. 8 legge 19 febbraio 2004, n. 40) non consentiva la trascrizione dell’atto di nascita con l’indicazione della madre intenzionale, ma prevedeva la possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari, già ammessa dalla giurisprudenza nazionale prima della nascita del ricorrente. Tale strumento viene ritenuto idoneo a garantire il riconoscimento giuridico del legame tra il minore e il genitore intenzionale, producendo effetti analoghi, seppur non identici, a quelli della trascrizione. La Corte ha ritenuto infatti che “non si possa dedurre dall’interesse superiore del minore che il riconoscimento del rapporto di filiazione tra lo stesso e la madre intenzionale richiesto dal diritto del minore al rispetto alla sua vita privata, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, impone agli Stati di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita straniero in quanto esso indica la madre intenzionale come madre legale. A seconda delle circostanze di ciascun caso, anche altre modalità possono rispondere adeguatamente a questo interesse superiore, tra cui l'adozione, che, per quanto riguarda il riconoscimento di tale legame, produce effetti analoghi a quelli della trascrizione dell'atto di nascita straniero” (§79).

La Corte ha rilevato che la madre intenzionale non aveva attivato la procedura di adozione, nonostante tale possibilità fosse disponibile sin dalla decisione del tribunale che aveva ordinato la rettifica dell’atto di nascita. I giudici giungono dunque alla conclusione che, nelle circostanze del caso concreto, l’assenza di un riconoscimento immediato del legame giuridico intercorrente tra madre intenzionale e figlio derivava dalla scelta delle ricorrenti di non avvalersi di tale strumento.

Tenuto conto del margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato convenuto e dell’esistenza, nell’ordinamento interno, di un meccanismo alternativo idoneo al riconoscimento della filiazione, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

La decisione è stata adottata con sei voti contro uno.

La giudice Adamska-Gallant ha espresso un’opinione dissenziente, ritenendo che l’annullamento dell’atto di nascita dopo oltre cinque anni abbia prodotto una situazione di incertezza giuridica incompatibile con il diritto del minore al rispetto della vita privata e che il minore non possa essere ritenuto responsabile delle scelte procedurali compiute dai genitori.

Nel box del download e al seguente link il testo della sentenza.

Elena Frassinelli
Pubblicato il: Giovedì, 09 Ottobre 2025 - Ultima modifica: Domenica, 18 Gennaio 2026
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