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PRIN 2010-2011 - Giurisdizione e pluralismi: l’impatto dei pluralismi sull’unità e l’uniformità della giurisdizione

Durata: 01.02.2013 – 31.01.2016

Descrizione dell’attività di ricerca

Nell’ambito generale della ricerca del Prin Giurisdizione e Pluralismi, l’Unità di Trento si propone di approfondire quattro profili tematici, coincidenti con altrettante articolazioni interne del concetto di pluralismo e con il pluralismo normativo, giuridico, assiologico e linguistico.

Fra questi, i componenti del gruppo BioDiritto si concentrano maggiormente sul filone del pluralismo assiologico. All’interno del diritto che si occupa delle scienze della vita e della salute dell’essere umano, lo stato dell’arte è segnato da fortissime tensioni fra l’esigenza di unitarietà e certezza dell’ordinamento, da un lato, e spinte verso un accentuato riconoscimento di assetti di valori differenziati, dall’altro. Il sostegno e lo sviluppo di una società sicura, innovativa e inclusiva impone lo studio delle tensioni fra sistemi di valori parzialmente differenziati.

Al fine di proporre modelli operativi che possano rendere concreto il concetto di pluralismo sostenibile applicato alla giurisdizione, la ricerca si concentra maggiormente:

-          sull’articolazione delle sedi di risoluzione dei conflitti;

-          sulla moltiplicazione e differenziazione dei saperi tecnici che prendono parte alla composizione delle controversie;

-          sull’emersione di corpi normativi estranei alle tradizionali fonti statuali del diritto che possono assumere il ruolo di parametro di giudizio (es. la deontologia o i fatti scientifici);

-          sull’obiezione di coscienza quale fenomeno che mette in concorrenza sistemi di valori diversi e reciprocamente alternativi.

1. Un significativo profilo di emersione del pluralismo assiologico è riconducibile al ruolo di autorità indipendenti, comitati etici e agenzie e alla possibilità di prevedere una composizione plurale di tali organismi. In termini di composizione di tali organismi, si presterà attenzione tanto alla presenza di una expertise scientifica di natura interdisciplinare quanto all’eventuale necessità di prevedere l’inclusione anche delle maggiori componenti culturali presenti nella società. In altra prospettiva, ma sempre all’interno dell’articolazione delle sedi di risoluzione dei conflitti, bisogna inoltre tener presente che le decisioni su questioni di carattere etico (per esempio, sulla procreazione medicalmente assistita o sull’utilizzo degli embrioni a fini di ricerca) possono essere attribuite, in prima istanza, ad agenzie indipendenti a composizione interdisciplinare, che svolgono un ruolo di natura sia regolativa che decisionale.

2. Un ulteriore filone riguarda il materiale normativo che gli organi giurisdizionali o gli altri organi sopra considerati si trovano ad applicare nel dare soluzione alle questioni biogiuridiche. Il pluralismo emergente in questo settore si collega all’importanza che fonti di soft law e testi riconducibili alla deontologia o all’etica professionale assumono nell’orientare il giudice o il decisore. In assenza, spesso, di legislazioni ad hoc o di precedenti che possano coprire discipline innovative e sempre mutevoli quali quelle legate alle nanotecnologie, alle innovazioni in materia biologica o neuroscientifica, alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e ai rispettivi collegamenti (le c.d. converging technologies), la soluzione dei conflitti trova elementi di orientamento all’interno di corpi normativi non legislativi, nelle formulazioni di “best practices” da parte di associazioni mediche o di comitati delle scienze o nei codici di deontologia ed etica professionale. Lo stretto collegamento della materia considerata con la salute della persona, inoltre, impone ai decisori di dare rilievo alle risultanze della scienza medica; così, i “fatti scientifici” assumono un valore determinante nell’inquadrare e talora nel condizionare la legittimità della soluzione adottata.

3. Un terzo ambito in cui il pluralismo assiologico si intreccia con la giurisdizione riguarda il ricorso all’obiezione di coscienza. L’obiezione di coscienza del medico all’aborto, per esempio, è riconosciuta in quasi tutti i Paesi europei e viene spesso considerata un diritto costituzionalmente garantito, al punto che la sua mancata previsione può essere dichiarata incostituzionale dal giudice delle leggi: il rispetto della struttura morale dei professionisti che si occupano delle questioni legate a vita e salute umane diviene così un dato costituzionale che il legislatore deve garantire, a pena di incostituzionalità, in ogni intervento su materie delicate e sensibili. Tale rispetto, d’altro canto, conduce ad una competizione fra i giudizi di valore del singolo professionista (o di gruppi ideologicamente omogenei di professionisti) e il carattere necessariamente non contraddittorio dell’ordinamento giuridico; competizione che raggiunge una soglia critica nel momento in cui l’obiezione sia particolarmente diffusa.

Sulla base dello studio di questi tre ambiti di pluralismo assiologico, l’Unità di Trento si propone di realizzare una modellistica che possa rappresentare in prospettiva critica le caratteristiche che in tale ambito possono e devono assumere tipologie differenziate di ordinamenti a pluralismo sostenibile.

Il sito del progetto di ricerca.

Pubblicato il: Venerdì, 19 Dicembre 2014
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