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Regno Unito – Artificial Intelligence (Regulation) Bill per adottare disposizioni in materia di intelligenza artificiale
22 novembre 2023

Il 22 novembre 2023 la Camera dei Lord ha presentato una proposta di legge che promuove l’adozione di disposizioni per regolamentare l’intelligenza artificiale (AI) nel Regno Unito.

Numero
HL Bill 11

La proposta si compone di nove articoli e prevede, al primo di essi, che la Segreteria di Stato istituisca, mediante regolamento, un’autorità nazionale in materia di intelligenza artificiale (“AI Authority”), i cui poteri vengono delineati all’articolo 1 comma 2.

In particolare, l’AI Authority deve assicurare che tutti gli enti regolatori interessati dall’AI adottino disposizioni in materia secondo un approccio uniforme, nonché coordinare un piano di revisione della legislazione già esistente per capire se questa sia idonea a rispondere alle sfide poste dall’AI. È inoltre suo dovere promuovere l’interoperabilità tra i quadri regolatori internazionali.

L’Autorità dovrà poi monitorare e valutare l’efficacia del quadro normativo complessivo nonché il livello di implementazione dei principi di cui all’articolo 2. Quest’ultimo, infatti, illustra i principi che devono essere rispettati: a) nel regolamentare l’AI; b) dalle imprese che sviluppano, distribuiscono o utilizzano i sistemi di AI; c) dall’AI e dalle sue applicazioni. La regolamentazione dell’AI deve garantire i principi di sicurezza, robustezza, appropriata trasparenza e spiegabilità, equità, responsabilità e contestabilità. Obblighi di trasparenza sono imposti anche alle imprese sviluppatrici e distributrici di sistemi AI, che dovranno altresì rispettare le leggi in materia di protezione dei dati e della proprietà intellettuale. I sistemi AI dovranno essere conformi alla legislazione sulla parità di trattamento e promuovere l’inclusività fin dal loro design, così da soddisfare le necessità di gruppi vulnerabili (anziani, portatori di disabilità, persone economicamente svantaggiate). Andrà poi garantita l’accessibilità, l’interoperabilità e la riutilizzabilità dei dati generati dai sistemi AI.

Spetta poi sempre all’Autorità assicurare che gli obblighi e i limiti posti sulle persone o sulle attività che utilizzino l’AI siano proporzionati ai benefici di tale tecnologia. In tale bilanciamento, rientrano anche considerazioni circa la possibilità di aumentare la competitività del Regno Unito tramite limiti e restrizioni (art. 2.1 lett. d).

Tra le funzioni dell’AI Authority vi sono anche la valutazione e il monitoraggio dei rischi dell’AI sull’economia e la consultazione dei componenti dell’industria per affrontare le tendenze emergenti a livello tecnologico in modo coerente.

L’Autorità dovrà anche collaborare con gli enti regolatori per costruire sandbox normative, ossia accordi che consentano alle imprese di testare sul mercato sistemi di AI innovativi nel rispetto di determinati requisiti e di essere supportate nell’individuazione di garanzie adeguate per i consumatori (art. 3).

Altro compito dell’AI Authority consiste nell’accreditamento delle autorità indipendenti che si occuperanno della revisione di tutti i sistemi AI. La revisione da parte di un soggetto terzo fa parte delle misure indicate dall’articolo 5 per implementare il principio di trasparenza. A tale ratio risponde anche l’obbligo, per quanti forniscono prodotti o servizi che includano l’AI, di informare i consumatori in modo chiaro e univoco circa avvertimenti relativi alla salute, la procedura di etichettatura e la possibilità di negare il proprio consenso informato in anticipo. Sempre l’articolo 5 stabilisce inoltre che tutte le persone coinvolte nel training di un sistema AI debbano fornire all’AI Authority un registro di tutti i dati di terzi e le invenzioni coperte da proprietà intellettuale di cui si sono serviti e garantire che il loro uso è avvenuto nel rispetto del consenso informato e degli obblighi in materia di proprietà intellettuale e copyright.

Infine, l’Autorità è tenuta a fornire percorsi educativi in materia di AI a imprese e cittadinanza e a creare programmi di coinvolgimento a lungo termine della popolazione a partire proprio dal confronto con il pubblico (art. 6).

La proposta di legge prevede poi che la Segreteria di Stato disponga, sempre mediante regolamento, che tutte le imprese che sviluppano, distribuiscono o utilizzano sistemi AI debbano indicare un responsabile dell’AI. Quest’ultimo dovrà assicurare che l’utilizzo del sistema da parte della propria impresa sia sicuro, etico, neutrale e non discriminatorio, e che i dati utilizzati siano, per quanto possibile, privi di bias (art. 4).

Infine, l’articolo 7 definisce l’AI come una “tecnologia che consente la programmazione o il training di un dispositivo o un software per: (a) percepire l’ambiente circostante tramite l’utilizzo di dati; (b) interpretare i dati usando processi automatici progettati per approssimare abilità cognitive; e (c) effettuare raccomandazioni, predizioni, decisioni; con l’obiettivo di raggiungere uno specifico obiettivo”. Tale definizione include i sistemi di AI generativa.

Al momento la proposta è al vaglio della Camera dei Lord, che ne sta effettuando la seconda lettura.

Il testo della proposta di legge è disponibile al seguente link e nel box download

Laura Piva
Pubblicato il: Mercoledì, 22 Novembre 2023 - Ultima modifica: Venerdì, 12 Gennaio 2024
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