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Canada – Directive on Automated Decision-Making: norme per l'uso dei sistemi decisionali automatizzati da parte delle istituzioni federali
1 aprile 2019

Il Governo canadese ha adottato la Directive on Automated Decision-Making con lo scopo di regolare l’uso dei sistemi decisionali automatizzati da parte delle istituzioni federali assicurando l’efficienza delle decisioni amministrative nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

La Directive si pone l’obiettivo di garantire che i sistemi decisionali automatizzati siano utilizzati dal governo federale in modo da ridurre i rischi per i clienti, le istituzioni federali e la società canadese e portare all’adozione di decisioni più efficienti, accurate, coerenti e interpretabili secondo quanto previsto dal diritto vigente. Nello specifico, con questo atto il Governo canadese mira al raggiungimento di decisioni da parte delle istituzioni federali basate sui dati, responsabili e conformi ai requisiti che tutelano l’equità e il giusto processo; alla realizzazione di valutazioni sull’impatto prodotto dagli algoritmi sulle decisioni amministrative e alla riduzione degli esiti negativi, quando questi si verifichino; all’accessibilità, ove opportuno, dei dati e delle informazioni sull’uso dei sistemi decisionali automatizzati all’interno delle istituzioni federali (Sezione 4).

A tale scopo, la Directive on Automated Decision-Making stabilisce che il Viceministro responsabile del programma che impiega il sistema decisionale automatizzato, o qualsiasi altra persona nominata dal viceministro, debba rispettare i seguenti requisiti (Sezione 6):

  1. Sottoporre il sistema algoritmico ad una valutazione di impatto prima di un suo utilizzo in fase decisionale, applicando i requisiti previsti dall’Appendix C per questo meccanismo di valutazione e aggiornandone i contenuti; e pubblicare i risultati ottenuti da questa analisi.
  2. Rendere noto l’impiego di sistemi decisionali automatizzati attraverso l’uso di un linguaggio chiaro ed esaustivo; informare i destinatari della decisione sulle sue modalità di realizzazione e sulle ragioni alla base della stessa; dare accesso ai componenti e alle informazioni riguardanti il software impiegato e al codice sorgente, fatte salve le eccezioni previste dal diritto canadese; e fornire la documentazione rilevante riguardante la decisione adottata con un sistema decisionale automatizzato.
  3. Testare e monitorare i risultati prodotti da questi sistemi per verificare l’assenza di bias non desiderati, che potrebbero incidere sui risultati della decisione, e la conformità alle leggi applicabili nel contesto di impiego; verificare la qualità dei dati utilizzati, la loro tracciabilità, le modalità di raccolta, trattamento, accessibilità, protezione e conservazione secondo quanto disposto dalla normativa canadese vigente; introdurre una revisione e un controllo sulle decisioni algoritmiche da parte di esperti qualificati in materia; realizzare un’analisi dell’impatto di genere durante lo sviluppo e la modifica dei sistemi decisionali automatizzati; prevedere una formazione specifica per gli impiegati sull’uso di questi sistemi intelligenti; introdurre strategie e misure di supporto tecnico; predisporre una valutazione dei rischi che possono presentarsi durante il processo decisionale automatizzato e introdurre le relative garanzie; garantire la legalità del processo decisionale affidato a questi sistemi algoritmici; e assicurare l’intervento umano in questo tipo di decisioni.
  4. Stabilire appositi strumenti per ricorrere contro le decisioni amministrative adottate con l’uso di sistemi decisionali automatizzati.
  5. Rendere pubbliche le informazioni sull’efficacia e sull’efficienza di questi sistemi algoritmici.

L'atto normativo, poi, stabilisce che il Chief Information Officer del Canada sia responsabile di fornire una guida a livello intergovernativo sull’impiego dei sistemi decisionali automatizzati; di sviluppare la valutazione dell’impatto algoritmico e conservare la documentazione necessaria; e di impegnarsi per sviluppare strategie, approcci e processi comuni a supporto di un uso responsabile dei sistemi decisionali automatizzati (Sezione 8).

Oltre a ciò, la Directive on Automated Decision-Making, nel determinare le caratteristiche della valutazione di impatto algoritmico prevista, fissa i quattro livelli di impatto (Appendix B) e le relative misure da intraprendere (Appendix C) per mitigare gli effetti negativi di questi sistemi in base ai requisiti previsti alla Sezione 6 della Direttiva.

Infine, la Directive dovrà essere rivista ogni due anni per assicurarne l’aggiornamento alla luce degli eventuali progressi tecnologici in questo settore (Sezione 1.3).

Il testo dell'atto normativo è disponibile al seguente link e nel box download

Marta Fasan
Pubblicato il: Lunedì, 01 Aprile 2019 - Ultima modifica: Lunedì, 02 Ottobre 2023
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