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Spagna - Ley n. 3/2021 del 24 marzo 2021: approvata legge organica sull’eutanasia
24 marzo 2021

In data 18 marzo 2021, la Camera dei deputati spagnola ha approvato in via definitiva la Proposta di legge n. 122/000020, pubblicata poi con Legge n. 3/2021 il 24 marzo, che detta la disciplina generale dell’eutanasia, definendola come un vero e proprio diritto richiedere e ottenere l’aiuto necessario a morire (Ley Orgánica de regulación de la eutanasia).

Numero
3

La legge riconosce, a fronte di una decisione autonoma basata sul consenso informato, il diritto di richiedere e ricevere assistenza per porre fine alla propria vita. I presupposti previsti dalla legge (art. 5) perché ciò sia consentito sono:

  • Nazionalità spagnola o residenza in Spagna;
  • Maggiore età;
  • Capacità di intendere e di volere e essere cosciente al momento della decisione o, in alternativa, aver rilasciato disposizioni anticipate di trattamento;
  • Aver ricevuto adeguate informazioni scritte riguardo la propria situazione clinica e le alternative possibili, comprese le cure palliative;
  • Aver rilasciato due richieste scritte di aiuto a morire, a distanza di almeno 15 giorni l’una dall’altra (salvo particolari casi di necessità e urgenza);
  • Essere affetto da una malattia grave ed incurabile o da una malattia grave, cronica ed invalidante, come definite dalla legge stessa e certificate dai medici competenti;
  • Aver sottoscritto il consenso informato a ricevere la prestazione di aiuto a morire.

La legge contiene la descrizione dettagliata delle procedure da seguire a cura del medico e prevede un doppio sistema di controlli in capo alla commissione di controllo e valutazione competente (Comisión de Control y Evaluación). Le commissioni saranno organi amministrativi creati in ogni comunità autonoma dello Stato, competenti in merito all’attuazione della legge e al rispetto delle procedure, dei requisiti e delle garanzie previste.

In particolare, dopo aver raccolto il consenso del paziente secondo i tempi e i modi stabiliti, la commissione procede ad un controllo preventivo sui requisiti e la storia clinica del paziente, nel minor tempo possibile, al termine del quale può dare la propria approvazione o vietare la procedura (art. 10).

In capo alla commissione è previsto anche un controllo successivo sulla procedura di aiuto a morire: il medico, infatti, deve consegnare due documenti alla commissione, entro 5 giorni dalla morte del paziente, il primo contenente tutti i dati personali relativi al paziente e al medico, il secondo relativo alla storia clinica e alla procedura seguita. La commissione analizza inizialmente solo il secondo documento, per mantenere l’anonimato, e procede alla verifica del primo solo in caso di dubbio: nel caso riscontri delle irregolarità, potrà ordinare al centro sanitario l’apertura di un’investigazione (artt. 12 e 18)

La commissione, inoltre, è competente a ricevere il reclamo del paziente, o chi per esso, qualora il medico abbia rifiutato la prestazione di aiuto a morire con decisione motivata.

La legge specifica che l’aiuto a morire sarà interamente coperto dal sistema sanitario nazionale e l’accesso alla procedura dovrà essere garantito a tutti, nel rispetto della privacy e della riservatezza; consente, infine, ai medici l’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza, specificando che questo non dovrà mai pregiudicare l’accesso e la qualità dell’assistenza.

Si riporta di seguito la struttura della legge, nella sua suddivisione in capi e articoli:

Capo I – Disposizioni generali

  • Art. 1. Oggetto
  • Art. 2. Ambito di applicazione
  • Art. 3. Definizioni 

Capo II – Diritto a richiedere la prestazione di aiuto a morire e requisiti per il suo esercizio

  • Art. 4. Diritto a richiedere la prestazione di aiuto a morire
  • Art. 5. Requisiti per ricevere la prestazione di aiuto a morire
  • Art. 6. Requisiti della richiesta di aiuto a morire
  • Art. 7. Rifiuto della prestazione di aiuto a morire

Capo III – Procedimento per la realizzazione della prestazione di aiuto a morire

  • Art. 8. Procedimento da seguire da parte del medico responsabile in caso di richiesta di aiuto a morire
  • Art. 9. Procedimento da seguire in caso di incapacità di fatto
  • Art. 10. Controllo preventivo della commissione di valutazione e controllo
  • Art. 11. Realizzazione della prestazione di aiuto a morire
  • Art. 12. Comunicazione alla commissione di valutazione e controllo dopo la realizzazione della prestazione di aiuto a morire

Capo IV – Garanzia di accesso alla prestazione di aiuto a morire

  • Art. 13. Garanzia di accesso alla prestazione di aiuto a morire
  • Art. 14. Misure per garantire la prestazione di aiuto a morire da parte dei servizi sanitari
  • Art. 15. Tutela della privacy e della riservatezza
  • Art. 16. Esercizio del diritto di obiezione di coscienza per gli esercenti la professione sanitaria coinvolti nella prestazione di aiuto a morire

Capo V – Commissioni di controllo e valutazione

  • Art. 17. Creazione e composizione
  • Art. 18. Funzioni
  • Art. 19. Dovere di segretezza

Il testo della legge è disponibile nel box download e a questo link.

Beatrice Carminati
Pubblicato il: Mercoledì, 24 Marzo 2021 - Ultima modifica: Lunedì, 20 Maggio 2024
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