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Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Evans v. UK: PMA
10 aprile 2007

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha escluso la violazione degli articoli 2, 8 e 14 CEDU da parte del Regno Unito, nell'ambito di una controversia riguardante il consenso della coppia alla procreazione medicalmente assistita.

Numero
ric. n. 6339/05
Anno
2007

La signora Evans aveva intrapreso un trattamento per la procreazione medicalmente assistita cinque anni prima, insieme al marito. I test preliminari rivelarono che la ricorrente soffriva di un tumore alle ovaie; di conseguenza, furono estratti alcuni ovuli per la fertilizzazione e la donna si sottopose ad un intervento chirurgico per la rimozione delle ovaie. Le fu raccomandato di aspettare almeno due anni prima di procedere all'impianto degli ovuli fecondati.

Nel frattempo, la relazione si interruppe e l'impianto degli embrioni non avvenne. L'uomo chiese alla clinica di distruggere gli embrioni fecondati e crioconservati; la clinica informò la donna, che decise di ricorrere in giudizio per ottenere l'autorizzazione all'impianto degli ovuli fecondati, in deroga a quanto previsto nel modulo del consenso firmato dalla coppia all'inizio del trattamento per la PMA.

Di seguito i passaggi principali della sentenza. Il testo completo è disponibile nel box download.

Le Corti interne rigettarono il ricorso, escludendo la violazione del diritto alla vita degli embrioni ed escludendo anche la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il trattamento per la PMA era iniziato e proseguito sulla base della relazione esistente al momento della terapia. La Corte d'appello rilevò inoltre la prevalenza del consenso prestato dall'uomo all'inizio del trattamento.

La Corte EDU afferma che la tutela del diritto alla vita (ex art 2 CEDU) non copre gli embrioni: «in the absence of any European consensus on the scientific and legal definition of the beginning of life, the issue of when the right to life begins comes within the margin of appreciation which the Court generally considers that States should enjoy in this sphere. […] an embryo does not have independent rights or interests and cannot claim [...] a right to life under Article 2».

Sulla violazione dell'art. 8 CEDU:

La Corte afferma che l'art. 8 include anche il diritto al rispetto della decisioni di diventare genitori biologici e che quindi tale disposizione è applicabile al caso di specie. Questo comporta un'obbligazione positiva in capo allo Stato e svolgere un corretto bilanciamento tra tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti.

Dal momento che nelle questioni relative alla PMA non vi è un ampio consenso fra gli Stati membri della Convenzione e dato che si tratta di una problematica eticamente sensibile, la Corte riconosce agli Stati un ampio margine d'apprezzamento sull'an e sul quomodo della disciplina da adottare. Nel caso di specie, la legislazione britannica è molto dettagliata e prende in considerazione la molteplicità di questioni etiche, giuridiche e morali che vengono in gioco, al fine di svolgere un corretto bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti.

«As regards the balance struck between the conflicting Article 8 rights of the parties to the IVF treatment, the Grand Chamber […] has great sympathy for the applicant […]. However, […] it does not consider that the applicant’s right to respect for the decision to become a parent in the genetic sense should be accorded greater weight than J.’s right to respect for his decision not to have a genetically related child with her. The Court accepts that it would have been possible for Parliament to regulate the situation differently. The Grand Chamber considers that, given the lack of European consensus on this point, the fact that the domestic rules were clear and brought to the attention of the applicant and that they struck a fair balance between the competing interests, there has been no violation of Article 8 of the Convention».

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 10 Aprile 2007 - Ultima modifica: Giovedì, 30 Maggio 2019
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