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Tribunale di Pavia - ord. 24 marzo 2018: questione di legittimità costituzionale legge n. 219 del 2017
24 marzo 2018

Con ordinanza 24 marzo 2018, il Tribunale di Pavia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 comma 4 e 5 della legge n. 219 del 2017 nella parte in cui prevede che l’amministratore di sostegno, in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato senza l’intervento del giudice tutelare.

Anno
2018

Nel caso di specie, il giudice tutelare di Pavia si trova a dover applicare l’art. 3 comma 4 e 5 della legge n. 219 del 2017 al fine di individuare i poteri da conferire in ambito sanitario all’amministratore di sostegno del soggetto X (con diagnosi di “stato vegetativo in esiti di stato di male epilettico in paziente affetto da ritardo mentale grave”) in assenza di disposizioni anticipate di trattamento da parte dell’amministrato.

La questione centrale è se l’amministratore di sostegno possa decidere di rifiutare i trattamenti necessari al mantenimento in vita per il proprio amministrato, senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Non essendo possibile una soluzione in via interpretativa, il giudice ritiene che la questione debba considerarsi non manifestamente infondata alla luce del carattere personalissimo del diritto al rifiuto delle cure.

Secondo il giudice infatti non esisterebbe un criterio di ordine oggettivo in materia di rifiuto delle cure, basandosi su “valutazioni personalissime, inscindibili dal soggetto interessato (...) e insuscettibili di essere vagliate alla luce di un giudizio obiettivo o alla stregua del parametro del best interest”.

Anche nel caso del soggetto incapace il rifiuto delle cure deve quindi promanare sostanzialmente dalla volontà dell’interessato, che può essere resa nota o attraverso il ricorso alle disposizioni anticipate di trattamento o attraverso un processo di ricostruzione della volontà del soggetto.

Il giudice ritiene quindi che, in mancanza di disposizioni anticipate di trattamento, sia da considerarsi necessaria una verifica volta a valutare la conformità della dichiarazione di rifiuto da parte dell’amministratore di sostegno con la volontà del beneficiario. L’intervento dell’autorità giudiziaria rappresenterebbe un fondamentale strumento a tutela del carattere personalissimo e dell’indisponibilità del diritto al rifiuto e del diritto alla vita, altrimenti rimessi all’autonoma disponibilità dell’amministratore.

La norma in questione, secondo il giudice, si pone quindi in contrasto con gli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, in quanto referenti costituzionali del diritto del singolo a rifiutare le cure, a cui deve riconoscersi il rango di diritto inviolabile. Inoltre, la norma risulta censurabile ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, in quanto manifestamente irragionevole e incoerente con l’architettura dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, che stabilisce per interessi di natura patrimoniale strumenti di tutela superiori rispetto ad interessi di natura strettamente personale.

Infine, il giudice riconosce nella disposizione censurata il sintomo di una complessiva irragionevolezza interna alla stessa legge n. 219 del 2017, la quale difetterebbe di idonei strumenti di tutela della volontà dei soggetti incapaci, nonostante la natura stessa della legge sia volta a valorizzare le manifestazioni di volontà dei singoli soggetti.

Il testo dell’ordinanza è disponibile a questo link e nel box download (fonte: giurisprudenzapenale.com)

Marta Fasan
Pubblicato il: Sabato, 24 Marzo 2018 - Ultima modifica: Lunedì, 02 Settembre 2019
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