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Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Gestazione per altri: gli Stati membri devono riconoscere giuridicamente il rapporto di filiazione tra il bambino e la madre non biologica
Anno 2019

La Corte di Strasburgo ha emanato un parere consultivo in merito alla necessità o meno, per uno Stato Membro, di fornire riconoscimento giuridico al rapporto di filiazione tra il bambino nato da gestazione per altri e la madre non biologica.

Il parere è stato emanato in seguito a una richiesta presentata dalla Corte di Cassazione francese, e si inserisce nell’ambito della vicenda giudiziaria dei coniugi francesi Mennesson. La coppia aveva adito la Corte EDU nel 2014 in seguito al rifiuto da parte della Francia di iscrivere i certificati di nascita dei loro due figli nati in America attraverso l’utilizzo di procedimenti di maternità surrogata, pratica vietata nello Stato francese. All’esito della causa, la Corte di Strasburgo aveva dichiarato che la Francia, non riconoscendo il legame di filiazione tra i bambini e il loro padre, che era anche l’effettivo padre biologico, aveva violato il diritto dei bambini al rispetto della loro vita privata, sancito dall’articolo 8 CEDU.

In seguito alla pronuncia della Corte di Strasburgo, i coniugi Mennesson hanno presentato un ricorso alla Corte di Cassazione francese chiedendo il riesame della sentenza del 2010 della Corte d'appello di Parigi che aveva annullato l'iscrizione dei certificati di nascita dei bambini nel registro delle nascite. Nell’esame di tale ricorso, la Suprema Corte francese ha ritenuto necessario chiedere un parere della Corte EDU: infatti, in seguito alla sentenza Mennesson, la giurisprudenza francese si era orientata nel senso di riconoscere giuridicamente il legame tra i bambini nati da gestazione per altri e il loro padre biologico, ma non il legame tra i bambini stessi e la loro madre non biologica. Per tale ragione, la Corte francese ha posto ai giudici di Strasburgo due quesiti:

  1. se riconoscere il legame tra i bambini nati da maternità surrogata e il loro padre biologico, ma non quello tra gli stessi bambini e la loro madre non biologica, costituisse una violazione dell’articolo 8 CEDU e se, a questo proposito, occorresse operare una distinzione a seconda che i bambini fossero o meno stati concepiti utilizzando gli ovuli della madre;
  2. in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se l’adozione potesse costituire un mezzo giuridico idoneo per riconoscere il legame di parentela tra i bambini e la loro madre non biologica.

In risposta, la Corte afferma che, in materia di gestazione per altri, non vi è un consenso unanime tra gli Stati Membri della CEDU, e dunque questi ultimi hanno discrezionalità nel disciplinare la materia (discrezionalità che, tra l’altro, deve considerarsi particolarmente ampia, trattandosi di questioni eticamente sensibili). Tuttavia, l’interesse del bambino nato da gestazione per altri di vedere tutelato un aspetto così importante della sua vita privata, quale il legame di genitorialità con quelli che a tutti gli effetti considera i suoi genitori, deve considerarsi sempre prevalente. Per tale motivo, la generale impossibilità di riconoscere il legame di filiazione tra i bambini e la madre non biologica rappresenta una violazione del loro diritto al rispetto della vita privata, secondo il dettato dell’articolo 8 CEDU. Tale articolo, però, non impone agli Stati l’obbligo di riconoscere sempre e comunque il suddetto rapporto di filiazione: spetterà alle autorità statali, di volta in volta, accertare se tra il bambino e la madre non biologica si sia concretamente instaurata una relazione familiare, e dunque se il riconoscimento giuridico tuteli o meno gli interessi del bambino.

Infine, la Corte afferma che tale riconoscimento non dovrà avvenire necessariamente mediante l’iscrizione dell’atto di nascita del bambino nel registro dedicato: gli Stati Membri possono individuare altri strumenti giuridici, tra i quali può essere inclusa anche l’adozione, a condizione che siano effettivi ed appropriati per tutelare al meglio l’interesse del bambino.

Nel box download è disponibile il testo del parere (in lingua inglese).

Irene Iannelli
Pubblicato il: Domenica, 28 Aprile 2019 - Ultima modifica: Martedì, 23 Luglio 2019
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